I CONSIGLIERI COMUNALI NON POSSONO PERCEPIRE COMPENSI PER LA PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA O ALLA COMMISSIONE DELLA COMUN. MONTAN E IN QUANTO TALE PARTECIPAZIONE E' CONNESSA ALL'ESERCIZIO DELLE PROPRIE FUNZIONI PUBBLICHE.-
SULLA BASE DEL DATO LETTERALE DELLA NORMA NELL'ART. 77 BIS - COMMA 13, DEVONO ESCLUDERSI DALLA SUA APPLICAZIONE I COMPONENTI DEGLI ORGANI ESECUTIVI ED I CONSIGLIERI DELLE COMUNITA' MONTANE PERCHE' NON ESPRESSAMENTE PREVISTI NELLA NORMA, SIA PERCHE' LE COMUNITA' MONTANE NON SONO SOGGETTE AL PATTO DI STABILITA'.
Class. n. 15900/TU/00/ 83-84 Roma, 12 ottobre 2009
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OGGETTO: Comunità ........................... Quesito in materia di compensi spettanti agli amministratori locali.
Si fa riferimento alla nota sopradistinta con la quale codesto Ente ha chiesto l'avviso di quest'ufficio sulla esatta interpretazione degli articoli 83 e 84 del d.lgs. n. 267/2000 ( T.U.O.E.L.) alla luce delle modifiche apportate dalla legge 24 dicembre 2007, n.244.
Per quanto concerne il quesito in merito alla corretta interpretazione dell'art.83, comma 2, del d.lgs n.267/2000, si ritiene che i consiglieri comunali, in quanto compresi nella nozione di ' amministratore locale' accolta dall'art.77, comma 2, del citato decreto legislativo, non possono percepire compensi per la partecipazione all'assemblea o alla commissione della comunità montana, in quanto tale partecipazione è connessa all'esercizio delle proprie funzioni pubbliche.
L'art.27 del T.U.O.E.L. prevede, infatti, che i ' rappresentanti della comunità montana sono eletti dai consigli dei Comuni partecipanti', una formula, quindi, che non lascia dubbi sulla funzione pubblica di rappresentanza del consiglio comunale svolta dagli eletti proprio nella loro qualità di componenti di tale organo.
Né in senso contrario può invocarsi l'espressione ' salve le disposizioni previste per le forme associative degli enti locali', in quanto queste ultime sono previste dal capo quinto del titolo secondo del citato testo unico, mentre le comunità montane, come noto, sono disciplinate dal capo quarto del medesimo titolo.
Per quanto concerne il rimborso delle spese di viaggio occorre evidenziare che l'art.84 del T.U.O.E.L., così come modificato dall'art.2, comma 27, della L. n.244/2007 ( Legge finanziaria 2008), prevede il rimborso delle spese di viaggio agli amministratori locali in due ipotesi: per gli spostamenti effettuati , in ragione del mandato e previa autorizzazione, fuori del capoluogo del comune ove ha sede l'ente di appartenenza ( comma 1) e per i trasferimenti effettuati dagli amministratori, che risiedono fuori del capoluogo del comune, per partecipare alle sedute dei rispettivi organi assembleari ed esecutivi, nonché per la presenza necessaria presso la sede degli uffici per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate ( comma 3 ) . In merito a quest'ultima espressione si deve intendere per ' presenza necessaria...' quella riconducibile ad oggettive esigenze connesse allo svolgimento del mandato.
Sull' articolo 84 del T.U.O.E.L. incide l' art.77, bis, comma 13, del D.L. n.112/2008 come convertito nella legge n.133/2008, il quale prevede, per le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti che concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2009-2011, che il rimborso per le trasferte dei consiglieri comunali e provinciali sia calcolato sulla base del quinto del costo della benzina per ogni chilometro.
Quest'ufficio ritiene che sulla base del dato letterale della norma contenuta nell'art.77 bis, comma 13, debbano escludersi dalla sua applicazione i componenti degli organi esecutivi ed i consiglieri delle comunità montane sia perché tali amministratori non sono espressamente previsti dalla citata norma , sia perché le comunità montane non sono soggette al patto di stabilità.
Pur tuttavia si è dell'avviso che codesto ente non può non tener conto delle finalità di contenimento dei c.d. 'costi della politica' cui sono improntati i più recenti interventi del legislatore in materia di status degli amministratori locali ( vedi in tal senso, la legge Finanziaria 2008 e il D.L. n.112/08, convertito nella legge n.133/2008).
Tenendo conto del quadro legislativo sopra delineato, codesto Ente potrà autonomamente determinarsi nello stabilire le modalità di rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute dai propri amministratori, anche, in ipotesi, prevedendo il medesimo regime per i componenti dell'organo rappresentativo e di quello esecutivo.
Per quanto riguarda le spese diverse da quelle di viaggio, la disciplina applicabile è quella prevista dal decreto del Ministro dell'interno e del Ministro dell'economia e delle finanze in data 12 febbraio 2009 recante ' Fissazione della misura del rimborso delle spese sostenute dagli amministratori locali in occasione delle missioni istituzionali' pubblicato nella G.U. n.67 del 21 marzo 2009.