INDENNITA' DI FINE MANDATO ED INDENNITA' DI FUNZIONE SINDACO

Territorio e autonomie locali
13 Ottobre 2009
Categoria 
13.01.04 Conpensi: indennità di funzione
Sintesi/Massima 

Sono stati chiesti alcuni chiarimenti in merito all’indennità di funzione da corrispondere all’attuale titolare della carica sindacale, tenuto conto che l’indennità di fine mandato è stata commisurata all’indennità spettante in base alla classe demografica dell’ente e non all’importo dell’indennità di funzione in concreto erogata per ogni singolo anno di mandato.
Al riguardo, si rileva che l’art. 82, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000 dispone la corresponsione dell’indennità di funzione in misura dimezzata agli amministratori lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto il collocamento in aspettativa.
Si ritiene che le modalità del recupero delle somme corrisposte in eccedenza, in occasione della prima liquidazione dell’indennità di fine mandato, sia conseguenza di valutazioni che l’ente è tenuto a fare nel proprio interesse e che, in virtù dell’autonomia decisionale, sono di esclusiva competenza dell’ente stesso.

Testo 

Prot. n.15900/TU/82 Roma,
AL COMUNE DI ......
.
e, p.c. ALLA PREFETTURA – UFFICIO TERRITORIALE
DEL GOVERNO DI ......

OGGETTO: Indennità di fine mandato ed indennità di funzione sinadco - Quesito.
Quesito su: 13) Status degli amministratori locali – Posizione giuridica e trattamento
economico : Indennità di funzione e indennità di fine mandato.

Si fa riferimento alla nota sopradistinta, con la quale codesto ente ha chiesto alcuni chiarimenti in merito all'indennità di funzione da corrispondere all'attuale titolare della carica sindacale, tenuto conto che l'indennità di fine mandato è stata commisurata all'indennità spettante in base alla classe demografica dell'ente e non all'importo dell'indennità di funzione in concreto erogata per ogni singolo anno di mandato.
Al riguardo, si rileva che l'art. 82, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000 dispone la corresponsione dell'indennità di funzione in misura dimezzata agli amministratori lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto il collocamento in aspettativa.
Si ritiene, peraltro, che le modalità del recupero delle somme corrisposte in eccedenza, in occasione della prima liquidazione dell'indennità di fine mandato, sia conseguenza di valutazioni che l'ente è tenuto a fare nel proprio interesse e che, in virtù dell'autonomia decisionale, sono di esclusiva competenza dell'ente stesso.