L’art. 61, comma 10, secondo periodo, e l’art. 76, comma 3, della legge 6 agosto 2008, n. 133, di conversione del decreto – legge 25 giugno 2008, n. 112, hanno fatto venir meno la possibilità per gli enti locali, prevista dalla precedente formulazione del comma 11 dell’art. 82 del T.U.O.E.L., di incrementare la misura delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza, prevista dal D.M. n. 119/2000, ed hanno sospeso fino al 2011 il potere del Governo di adeguare la suddetta misura alla variazione del costo della vita.
Gli importi da considerare sono quelli indicati nella Tabella A allegata al decreto ministeriale n. 119 del 2000, eventualmente maggiorati ai sensi dell’art. 2 del citato decreto ministeriale, ove ne sussistano i presupposti.