Possibilità per il sindaco di far parte di un gruppo consiliare
L'iscrizione del sindaco ad un gruppo potrebbe incidere sul corretto e bilanciato esercizio delle funzioni di governo dell'ente.
Raccolta di pareri espressi da questo Dipartimento nelle materie di propria competenza, in particolare in materia di Enti locali.
L'iscrizione del sindaco ad un gruppo potrebbe incidere sul corretto e bilanciato esercizio delle funzioni di governo dell'ente.
Un comune con popolazione inferiore a 15.000 abitanti se intende introdurre la figura del presidente del consiglio potrà adottare un'apposita modifica statutaria che sarà applicabile a decorrere dalla successiva tornata elettorale.
Un'ulteriore modalità d'individuazione dell'assessore che garantisca il principio della parità di genere potrà essere esperita nominando assessore un soggetto esterno al consiglio, qualora tale figura sia prevista nello statuto.
I componenti degli organi di revisione contabile non possono assumere incarichi o consulenze presso organismi o istituzioni comunque sottoposti al controllo o vigilanza dell'ente locale
Ai sensi dell’art. 38, comma 2, del T.U.O.E.L. n. 267/2000, la disciplina del funzionamento dei consigli comunali è interamente demandata al regolamento consiliare che, nell’ambito dei principi stabiliti dallo statuto, prevede le modalità per la convocazione e per la presentazione e la discussione delle proposte.
In base alle disposizioni regolamentari dell’ ente appare possibile disporre il rinvio alla seconda convocazione della trattazione dei punti non esaminati e discussi nel corso della seduta di prima convocazione sui quali l’adunanza è andata deserta.
Si chiede se sia possibile corrispondere il gettone di presenza ai componenti della Conferenza dei capigruppo, tenuto conto che l’art.55 del Regolamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari del Comune “prevede che i capigruppo unitamente al Presidente del Consiglio che presiede, costituiscono un organismo permanente denominato conferenza dei capigruppo…” - art. 38, comma 6, TUOEL - Le commissioni non sono organi necessari dell'ente locale, ma organi strumentali dei consigli -ai componenti della Conferenza dei capigruppo non è dovuto il gettone di presenza in quanto la stessa non può essere equiparata alle “Commissioni” espressamente citate nell’articolo 82, comma 2, del T.U.O.E.L..
Le disposizioni recate dall’art. 1 del decreto legge n. 13/2002, convertito dalla legge n. 75/2002, affidano al prefetto, in caso di mancata approvazione del bilancio entro i termini di legge, il compito di diffidare il consiglio comunale ad approvare il suddetto documento contabile e di procedere in via sostitutiva in caso di omissione dell’adempimento. La natura interlocutoria dell’atto di diffida ed il carattere sanzionatorio della successiva eventuale fase di scioglimento del consiglio comunale, esigono che destinatario di dette procedure, tra loro strettamente connesse, sia il medesimo organo.
L’imminenza del rinnovo elettorale del consiglio comunale in questione non consentirebbe di indirizzare la diffida e la misura di rigore nei confronti di un unico organo. Pertanto, si ritiene che si debba attendere la completa ricostituzione di tutti gli organi – sindaco, consiglio e giunta – ai fini dell’attivazione della procedura di diffida all’approvazione del bilancio di previsione 2009.
In merito all’adozione di eventuali misure cautelari nei confronti di alcuni amministratori raggiunti da un avviso ex art. 415 bis c.p.p., a seguito della conclusione di indagini preliminari, si fa presente che l’art. 59 del decreto legislativo n. 267/2000, al comma 1, prevede la sospensione di diritto dalla carica solo per coloro che hanno riportato una condanna non definitiva per uno dei reati previsti alla lettera a) del citato articolo.
Il successivo comma 6 del citato art. 59 dispone la decadenza di diritto dalla carica elettiva locale solo a seguito di passaggio in giudicato della sentenza di condanna o dalla data in cui diviene definitivo il provvedimento che applica la misura di prevenzione.
Si ritiene che la valutazione della necessità dell'atto è rimessa all'apprezzamento dell'organo che deve emanarlo, che ne assume la relativa responsabilità politica, pertanto, se nel caso in esame, la deliberazione è stata adeguatamente motivata sotto il profilo dell'urgenza, la stessa è da considerarsi legittimamente adottata.
Discendendo, la decadenza dalla carica di presidente del consorzio “ope legis” dal provvedimento di scioglimento, non hanno pregio le considerazioni in senso contrario svolte dall’ex presidente del consorzio in questione che si fondano sulle norme statutarie, senza tener conto del principio di gerarchia delle fonti vigenti nel nostro ordinamento.
Pertanto si ritiene che, in base al combinato disposto dell’art. 12, commi 4 e 6, dello statuto consortile, il potere di convocazione dell’assemblea è attribuito, nel caso in questione, al vicepresidente che ha l’obbligo di provvedere “nei sette giorni successivi all’accertamento del Prefetto”. Qualora il vicepresidente non provveda entro il suddetto termine alla convocazione dell’assemblea provvederà d’ufficio il Prefetto, secondo quanto espressamente previsto dal comma 5 del citato art. 12.
Circa la problematica concernente i limiti alla potestà deliberativa dei consigli comunali e provinciali successivamente alla convocazione dei comizi elettorali, si è dell'avviso che l'esistenza dei presupposti in questione deve essere valutata caso per caso dal consiglio comunale, tenendo presente il criterio interpretativo di fondo che pone, quali elementi costitutivi della fattispecie, scadenze fissate improrogabilmente dalla legge e/o il rilevante danno per l'amministrazione comunale che deriverebbe da un ritardo nel provvedere. Tenuto conto inoltre che la valutazione della necessità dell'atto è rimessa all'apprezzamento dell'organo che deve emanarlo, che ne assume la relativa responsabilità politica, è necessario che la deliberazione sia adeguatamente motivata, soprattutto qualora si tratti di atti per i quali non è prescritto un termine perentorio.
L'ipotesi prospettata non rientra nella fattispecie di cui all'art. 60, comma1, n.10 del TUOEL ma si può configurare, invece, una causa di ineleggibilità di cui all'art, 60, comma 1, n. 11) del TUOEL, in quanto i componenti del Consiglio di amministrazione sono amministratori di una azienda, quale è la società a r.l., dipendente dal comune, tenuto conto che il relativo capitale è interamente detenuto dal Comune.
L'interessato, indipendentemente dal numero degli abitanti, ai sensi dell'art. 60 del TUOEL, deve rassegnare le proprie dimissioni solo dalla carica di Sindaco, onde evitare l'ipotesi di ineleggibilità di cui al comma 1, n. 12).
Si rappresenta che il TUOEL, approvato con D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267, al Capo II rubricato "Incandidabilità, ineleggibilità, incompatibilità" non prevede l'ipotesi prospettata quale causa di incandidabilità e/o di ineleggibilità.
Possibilità destinare proventi citate sanzioni a suddetto personale - Applicabilità o meno, art. 208 D.Lgs. n. 285/1992, modificato da D.L. n. 115/2005 (convertito con L. n. 168/2005) - Applicazione art. 17, CCNL del 22.1.2004, conformemente quanto disposto da comma 2, lett. a) e comma 4 dette norme, e successive modifiche ed integrazioni.
L'elemento ostativo di cui all'art. 51, comma 2, del d.lgs.18 agosto 2000, n. 267, non essendo espressamente ricompreso fra le cause ostative alla candidatura individuate dall'art. 58 del medesimo decreto legislativo, esula dagli accertamenti attribuiti alla competenza della Commissione o Sottocommissione elettorale circondarile, in sede di ammissione delle candidatura per le elezioni comunali e provinciali. ai sensi di quanto contemplato dagli artt.30 e 33 del DPR n.570/1960. Infatti, pur a fronte di recenti orientamenti giurisprudenziali, non sembra possibile, in materia di incandidabilità, applicare in senso estensivo la relativa disciplina, così come chiarito dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale, che considera norme di stretta interpretazione le disposizioni limitative del diritto di elettorato passivo.
L'art.60, comma 1, n.12 TUOEL stabilisce l'ineleggibilità alla carica di sindaco, di presidente della provincia, di consigliere comunale, provinciale e circoscrizionale, per coloro che rispettivamente sono in carica in un altro comune, provincia o circoscrizione. Il successivo comma 3, prevede che talune cause di ineleggibilità non hanno effetto se l'interessato cessa dalle funzioni per dimissioni, trasferimento, revoca dell'incarico o del comando, collocamente in aspettativa non retribuita non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature. Si soggiunge, infine che, sulla base del combinato disposto degli artt. 47, comma 4 e del citato art, 60, comma1, n.12, nel caso di specie non si configurano ipotesi di ineleggibilità tra la carica di sindaco e quella di assessore esterno presso un ente diverso.
Qualora la mozione di sfiducia venga approvata dopo l’emanazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali, il prefetto, nell’avviare la procedura di scioglimento del consiglio comunale, può egualmente esercitare il potere di sospendere tale organo, purché dia conto, nel proprio provvedimento, dei “motivi di grave e urgente necessità” richiesti dall’art. 141, comma 7, del decreto legislativo n. 267/2000 per l’adozione del provvedimento di sospensione.
Secondo la giurisprudenza amministrativa, nel caso in cui sia impugnato l’atto di nomina del difensore civico, rilevano i vizi dell’ammissione della procedura (per mancanza dei requisiti richiesti dallo statuto e dal regolamento) e della votazione, per violazione della segretezza del voto o vizi della procedura in sé, ma non anche i criteri e le ragioni che hanno indotto l’assemblea ad esprimere la fiducia. L’atto di nomina non è sindacabile se non sotto il profilo della evidente irrazionalità e della falsità dei presupposti, ma non anche per il giudizio di valore tratto dai dati curriculari del candidato e tanto meno per vizio formale, essendo nella espressione del voto, la ragione stessa della nomina (cfr. C. di S. sez. V, sent. n. 1910/2005).
l’ente competente a sostenere gli oneri derivanti dal ricovero di minori, sottoposti a decreto dell’autorità giudiziaria ed ospitati in struttura residenziale o affidati a famiglie, è quello nel quale gli interessati o, nel caso di minori, i genitori esercenti la potestà o il tutore hanno la residenza al momento in cui la prestazione assistenziale ha avuto inizio, a nulla rilevando i successivi cambiamenti di residenza dei genitori.
La figura del commissario straordinario è analoga a quella del funzionario onorario in quanto la disciplina del rapporto con l'ente deriva essenzialmente dall'atto di conferimento dell'incarico e dalla natura dello stesso, come anche il compenso percepito dal medesimo ha carattere indennitario e di ristoro delle spese. Il commissario straordinario non è organo elettivo e trae la propria investituto in un provvedimento dell'Autorità che esercita il controllo sugli organi degli enti locali la quale gli attribuisce, in base all'art. 141, comma3, del TUOEL i compiti ed il relativo compenso prevedendo " il rimborso delle spese effettivamente sostenute".
Un sindaco, in carica, è tenuto a rassegnare le dimissioni dalla carica venti giorni prima del prescritto termine di presentazione delle candidature al fine di poter eliminare la causa di ineleggibilità di cui all’art. 60, comma 1, n. 12, del decreto legislativo n. 267/2000 ed essere in condizioni di presentare, entro i prescritti termini, la propria candidatura in un altro comune.
si chiede se se applichi anche agli assessori l’art. 77 bis, comma 13, del D.L. 25.6.2008, n. 112, convertito nella legge 6 agosto 2008, n. 133 ( raggiungimento degli obiettivi del patto di stabilità interno) il rimborso per le trasferte dei consiglieri comunali e provinciali per ogni chilometro pari ad un quinto del costo di un litro di benzina - Dalla interpretazione letterale della norma non può che scaturire la applicabilità della tariffa ivi prevista ai soli consigli comunali e provinciali - L’ente nella propria autonomia può estendere tale regime anche ai componenti dell’organo esecutivo.
Qualsiasi limitazione posta al diritto di accesso ex art. 43, comma 2, del T.U.O.E.L. n. 267/2000 verrebbe a restringere la possibilità di intervento, sia in senso critico sia in senso costruttivo, incidendo negativamente sulla possibilità d’integrale espletamento del mandato ricevuto.