Art. 43, comma 2, del T.U.O.E.L. n. 267/2000. Consiglieri comunali e provinciali. Limitazioni al diritto di accesso agli atti.

Territorio e autonomie locali
9 Aprile 2009
Categoria 
05.02.06 Diritto di accesso
Sintesi/Massima 

Qualsiasi limitazione posta al diritto di accesso ex art. 43, comma 2, del T.U.O.E.L. n. 267/2000 verrebbe a restringere la possibilità di intervento, sia in senso critico sia in senso costruttivo, incidendo negativamente sulla possibilità d’integrale espletamento del mandato ricevuto.

Testo 

Si fa riferimento alla nota relativa al diritto di accesso riconosciuto ai consiglieri comunali e provinciali dall'art. 43, comma 2, del T.U.O.E.L. n. 267/2000, alla luce di una recente sentenza del T.A.R. Calabria, sez. Catanzaro, del 27 novembre 2008, n. 1535.
Al riguardo, si rappresenta che il contenuto della pronuncia suddetta non sembra difforme dall'orientamento seguito da questa amministrazione, pur nelle eventuali diverse fattispecie rappresentate dai singoli quesiti in materia.
In particolare, nel ripercorrere gli aspetti principali ed i punti trattati nel corso di risposte a singoli quesiti pervenuti sull'argomento, si rappresenta quanto segue.
Preliminarmente, si segnala che per consolidata giurisprudenza l'accesso dei consiglieri comunali e provinciali agli atti amministrativi dell'ente locale, costituisce un diritto pieno e non comprimibile, finalizzato a svolgere compiutamente il proprio mandato (C.d.S. sez. V del 4 maggio 2004, n. 2716 e C.d.S., Sez. V, 21 agosto 2006 n. 4855).
Qualsiasi limitazione posta al diritto in parola ' . verrebbe a restringere la possibilità di intervento, sia in senso critico sia in senso costruttivo, incidendo negativamente sulla possibilità d'integrale espletamento del mandato ricevuto' (C.d.S., Sez. V, 20 ottobre 2005 n. 5879).
Peraltro, il consigliere non è neppure tenuto a motivare la richiesta né l'ente ha titolo per sindacare il rapporto tra la richiesta di accesso e l'esercizio del mandato '. altrimenti gli organi dell'amministrazione sarebbero arbitri di stabilire essi stessi l'ambito del controllo sul proprio operato' (C.d.S., sez. V, 26 settembre 2000, n. 5109, C.d.S., Sez. V, 2 settembre 2005, n. 4471 e C.d.S., sez. V, 20 ottobre 2005, n. 5879).
La copiosa, conforme e consolidata giurisprudenza nel riconoscere l'ampiezza di siffatto diritto all'informazione ed un altrettanto esteso diritto di prendere visione e di estrarre copia degli atti dell'amministrazione comunale ha, altresì, costantemente affermato che l'adempimento non deve risultare eccessivamente gravoso per l'ente ed intralciare lo svolgimento dell'attività amministrativa con riflessi negativi sul regolare funzionamento degli uffici comunali o provocare gravi distorsioni nell'attività degli uffici, a causa della ridotta dotazione strutturale, organizzativa e finanziaria dell'ente (C.d.S., sez. V, 26 settembre 2000, n. 5109 e C.d.S., sez. V, 13 novembre 2002, n. 6293).
L'Alto Consesso, con la sentenza già citata del 2 settembre 2005, n. 4471, non ha escluso che tale diritto, è soggetto al rispetto di alcune forme e modalità quali, ad esempio, l'obbligo di formulare istanze ' ... in maniera specifica e dettagliata recando l'esatta indicazione degli estremi identificativi degli atti e dei documenti o, qualora siano noti tali estremi, almeno degli elementi che consentano l'individuazione dell'oggetto dell'accesso".
Lo stesso Consiglio ha, quindi, affermato che sono da ritenere non coerenti con il mandato dei consiglieri comunali richieste di accesso che, per il numero degli atti richiesti e per l'ampiezza della loro formulazione, si traducano in un eccessivo e minuzioso controllo dei singoli atti in possesso degli Uffici. Siffatte richieste, infatti, ' ... si configurano come forme di controllo specifico, non già inerente alle funzioni di in-dirizzo e controllo politico - amministrativo" demandate dalla legge ai consigli comunali (C.d.S., sez. V, 28 novembre 2006, n. 6960).
Tale pronuncia assume particolare rilievo in quanto l'Alto Consesso non ha soltanto affermato la legittimità di una disposizione del regolamento interno dell'ente locale che impone l'utilizzo di un modulo in cui sia specificato il singolo documento amministrativo che si chiede di conoscere, ma, soprattutto, ha sostenuto la legittimità del diniego di accesso motivato dalla necessità di arrecare il minor aggravio possibile, sia organizzativo che economico, agli uffici ed al personale comunale.
Con parere 10 dicembre 2002, reso al Comune di XXXXXXX, la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi istituita presso la Presidenza del Consiglio, ha affermato che è ' . generale dovere della Pubblica Amministrazione ... ispirare la propria attività al principio di economicità . che incombe non solo sugli uffici tenuti a provvedere ma anche sui soggetti che richiedono prestazioni amministrative, i quali specie se appartenenti alla stessa amministrazione, sono tenuti, in un clima di leale cooperazione - a modulare le proprie richieste' in modo da contemperare i diversi interessi.
Questa Amministrazione nel seguire l'ormai costante indirizzo del Consiglio di Stato, ha sempre affermato che nonostante la riconosciuta ampiezza del diritto in parola, il consigliere è comunque soggetto al rispetto di alcune forme e modalità ed ha segnalato l'opportunità di contemperare le opposte esigenze, vale a dire, da un lato le pretese conoscitive dei consiglieri comunali e dall'altro le ' ... evidenti esigenze di funzionalità dell'amministrazione locale".
Pertanto, è stata sottolineata più volte l'opportunità che l'amministrazione locale, nell'ambito della propria autonomia, adotti specifiche norme regolamentari volte ad introdurre alcuni temperamenti al diritto di accesso al fine di assicurarne l'esercizio nel rispetto delle esigenze dell'attività degli uffici (C.d.S., sez. V, 28 novembre 2006, n. 6960).
Tanto premesso, si segnalano di seguito alcune delle più significative e recenti pronunce del G.A., in materia:
•C.d.S. sez. V, 22 febbraio 2007, n. 929, C.d.S., Sez. V, 28 settembre 2007 n. 5020, C.d.S. sez. V, 28 dicembre 2007, n. 6742, C.d.S. sez. V, 23 gennaio 2008, n. 166 e C.d.S. sez. IV, 21 ottobre, n. 5148;
•T.A.R. Sardegna, sez. I, Cagliari 16 gennaio 2008, n. 32, T.A.R. Campania, sez. II, Salerno, 24 gennaio 2008, n. 70, T.A.R. Veneto, sez. I, Venezia, 15 febbraio 2008, n. 385 e T.A.R. Campania, sez. I, Napoli, 17 novembre 2008, n. 19672.