Competenza del consiglio comunale ai sensi dell’art. 42, comma 2, d.lgv.o n. 267/2000.

Territorio e autonomie locali
9 Aprile 2009
Categoria 
05.01.01 Competenze
Sintesi/Massima 

Rientrano tra le competenze del consiglio comunale ex ar. 42 tuel le concessioni di locali di proprietà del comune.

Testo 

E' stata posta la questione se possa rientrare nell'ambito di applicazione dell'art. 42, comma 2, lett. l) del TUEL, la deliberazione consiliare avente ad oggetto la 'concessione di un locale sotterraneo'.
E' utile premettere che tale deliberazione dovrebbe essere coerente ed in linea con la pianificazione del patrimonio immobiliare dell'ente ai sensi dell'art. 58 della legge n. 133/2008, recante 'ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di regioni, comuni ed altri enti locali', pianificazione in cui l'ente individua i singoli beni immobili che ricadono nel territorio di propria competenza, quali beni non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali e quindi suscettibili di essere valorizzati ovvero dismessi .
Quanto alla sussistenza o meno della competenza consiliare in materia di concessioni di locali di proprietà del comune, si ritiene che essa sia attribuita all'organo consiliare dallo stesso legislatore nel succitato art. 42 del TUEL.
Si formulano al riguardo le seguenti osservazioni.
La lettera l) attribuisce al consiglio la competenza in materia di 'acquisti e alienazioni immobiliari, relative permute, e di alcuni tipi di appalti o di concessioni'.
Ai fini d'interesse di sottolinea che per espressa previsione di legge dette operazioni sono di competenza consiliare solo se 'non siano previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio o che non ne costituiscono mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della giunta, del segretario o di altri funzionari'.
Tale competenza, riferita al momento deliberativo della procedura, in cui si effettua la scelta di soddisfare un determinato interesse pubblico mediante il ricorso ad un certo strumento giuridico, appare attribuita all'organo consiliare sia con riferimento agli atti che realizzano un effetto traslativo della proprietà, come le alienazioni e gli acquisti, sia a quelli di diversa natura giuridica, anche con effetti obbligatori, quali le permute, gli appalti e le concessioni, come avviene nella fattispecie in esame.
In tale fase il consiglio infatti non si limita genericamente a prevedere operazioni di natura immobiliare, ma deve esprimere con chiarezza l'intenzione di alienare o concedere beni determinati, ponderando con cura sia la scelta di un determinato strumento giuridico rispetto ad altri possibili, sia gli interessi pubblici che stanno alla base dell'operazione, i costi, i benefici ed ogni altro elemento istruttorio riferito ad un particolare bene (sulla competenza e i poteri del consiglio nella fase deliberante, cfr. TAR Campania n. 846/2006 riferita a un caso di alienazione immobiliare ed esercizio del diritto di prelazione).
Pertanto anche in materia di concessioni, il consiglio è competente all'esercizio delle funzioni deliberative, funzioni che come disposto nel medesimo comma 2 si traducono in 'atti fondamentali' che, quale naturale corollario della funzione di indirizzo e controllo politico – amministrativo demandata all'organo dal precedente comma 1, estrinsecano le linee direttive dell'azione dell'amministrazione nell'ambito delle modalità di provvista e gestione di beni di proprietà dell'ente.
In ordine alla competenza a compiere gli ulteriori atti della sequenza procedimentale, successivi a siffatta fase deliberativa, sono state assunte anche in dottrina posizioni non omogenee ('L'ordinamento degli enti locali', Borghesi, Oliveri ed altri, pag. 471 e ss. e "L'ordinamento degli enti locali", a cura di Mario Bertolissi, ed. Il Mulino)
In linea generale non può non rilevarsi che in materia si pongono anche le competenze degli organi gestionali, relativamente alla conseguente stipula della 'concessione – contratto' di diritto privato, finalizzata a dare assetto ai rapporti patrimoniali tra concessionario e concedente, e alla "determinazione del responsabile del procedimento di spesa" ex art. 192 del T.U.O.E.L., che precede la stipulazione dei contratti e ne costituisce il presupposto necessario.
Tuttavia, nei casi come quello in esame, in cui si verte su materie rimesse dall'art. 42 comma 2, lett. l) del d. Lgs.vo n. 267/2000 al consiglio comunale, la sopra descritta fase deliberativa potrebbe anche assorbire le successive fasi.
In altri casi questo Ufficio si è pronunciato nel senso che la determinazione a contrarre potrebbe non essere necessaria ove in detta fase deliberativa l'organo abbia anche manifestato una deliberazione a contrattare sufficientemente dettagliata e contenente tutti gli elementi ed i requisiti previsti dal già citato art. 192; diversamente si avrebbe una sovrapposizione, puramente duplicativa, della determinazione ex art. 192 del T.U.O.E.L. rispetto ai contenuti della deliberazione consiliare nelle fattispecie di cui alla citata lettera l).
Infine si segnala l'opportunità che codesto ente locale si doti comunque di un regolamento che rechi la disciplina delle concessioni di beni immobili di proprietà comunale nel quale siano contenute, come constatato per numerosi altri enti locali, disposizioni che individuino detta competenza a deliberare ovvero norme inerenti la tipologia dei beni concedibili in uso a terzi, i criteri e requisiti per l'assegnazione.