Incarico alta professionalità - Esatta applicazione disciplina prevista art. 10, C.C.N.L. del 22.1.2004.

Territorio e autonomie locali
7 Aprile 2009
Categoria 
15.02.08 Incarichi a contratto
Sintesi/Massima 

Possibilità o meno, attribuzione - per ente con pianta organica ridotta (8 posti) - a dipendenti cat. D3 (titolari posizione organizzativa) citati incarichi e corresponsione voci retributive accessorie previste per detti incarichi a termine - Applicazione suddetta norma contrattuale, nel rispetto dell’art. 8, comma 1 lett. b) e c), C.C.N.L. del 31.3.1999 (disciplinante l’area delle posizioni organizzative) - Non cumulabilità dei due incarichi.

Testo 

Con una e-mail, il segretario comunale di un Ente ha formulato un quesito inteso a conoscere l'esatta applicazione dell'art. 10 del CCNL 22.1.2004 concernente la disciplina delle alte professionalità. In particolare, nel rappresentare che la dotazione organica consta di n. 8 posti, di cui 7 coperti, con 2 dipendenti di cat. D3 e titolari di posizione organizzativa, ha chiesto di conoscere se sia possibile attribuire a detti dipendenti gli incarichi di alta professionalità corrispondendo agli stessi le voci retributive accessorie previste per le alte professionalità.
Al riguardo, si fa presente che il citato art. 10 prevede la valorizzazione delle alte professionalità del personale di cat.D mediante il conferimento di incarichi a termine, nel rispetto della disciplina dell'area delle posizioni organizzative di cui all'art. 8, comma 1 lett. b) e c) del CCNL 31.3.1999 e di quanto previsto dagli artt. 9, 10 e 11 del medesimo CCNL.
La 'ratio' di tale norma è quella di consentire agli enti di avvalersi di figure professionali specialistiche, in grado di offrire competenze più elevate, legate al possesso di titoli di studio particolarmente qualificati ovvero al possesso di particolari abilitazioni professionali e di valorizzare le responsabilità connesse a competenze specialistiche e professionali non collegate a funzioni di direzione di unità organizzative. La disposizione contrattuale, in commento, si configura, pertanto, come integrazione della vigente disciplina delle posizioni organizzative ex art. 8. Sotto tale aspetto occorre, tuttavia, evidenziare come gli incarichi di alta professionalità ex art. 10 e quelli di cui al citato art. 8 non possono sommarsi.
Invero, come sostenuto anche dall'Aran, gli incarichi di posizioni organizzative conferite ai sensi del predetto art. 8, lett. a) sono da considerare diversi e autonomi rispetto agli incarichi previsti dalle lett. b) e c) del medesimo articolo, (nell'ambito delle quali si colloca la disciplina delle alte professionalità). Conseguentemente al personale già titolare di un incarico di direzione di unità organizzativa ai sensi della lett. a) non possono essere attribuiti anche e contemporaneamente incarichi di alta professionalità, che come detto si collocano all'interno della generale disciplina delle lett. b) e c) del più volte richiamato art. 8.
Ciò posto, relativamente al caso in esame, qualora l'ente voglia valorizzare le alte professionalità del personale di cat. D, sempreché lo stesso sia in possesso dei requisiti culturali indicati nell'art. 10 del CCNL 22.1.2004, dovrà tenere presente che non potrà cumulare in capo allo stesso soggetto anche l'incarico di direzione dell'unità organizzativa ai sensi della lett. a) del suddetto art. 8.
Si soggiunge da ultimo che le due tipologie di incarichi hanno la medesima dignità giuridica e gerarchica di posizioni organizzative e sono quindi da considerarsi di pari livello.