quorum necessario per la validità di consiglio comunale.

Territorio e autonomie locali
6 Aprile 2009
Categoria 
05.02 Consigli Comunali e Provinciali
Sintesi/Massima 

l’art. 38, co. 2 del T.U.E.L. n. 267/2000 demanda al regolamento comunale, “..nel quadro dei principi stabiliti dallo statuto” la determinazione del “numero dei consiglieri necessario per la validità delle sedute”, con il limite che detto numero non può, in ogni caso, scendere sotto la soglia del “terzo dei consiglieri assegnati per legge all’ente, senza computare a tale fine il sindaco e il presidente della provincia”; quest’ultimo assunto deve essere inteso nel senso che, limitatamente al computo del “terzo” dei consiglieri, il sindaco deve essere escluso.
Tale disposizione va letta in combinato disposto con l’art.273, co.6, del TUOEL medesimo,il quale detta una disciplina transitoria che legittima l’applicazione, tra gli altri, dell’art.127 del T.U. n.148/1915 ( e, quindi, delle previsioni regolamentari ad esso conformate), fino all’adeguamento statutario e regolamentare ai nuovi canoni previsti dal surriferito TUOEL 267/2000 nella materia considerata.

Testo 

E' stato chiesto l'avviso della scrivente in ordine all'individuazione del numero legale per la validità delle sedute di un consiglio comunale.
Si rappresenta, in via preliminare, che poiché il funzionamento del consiglio comunale, nel cui ambito rientra la determinazione del numero legale per la validità delle sedute, è demandato all'autonomia normativa degli enti locali, è importante che i medesimi si dotino di una disciplina chiara ed esaustiva in materia. Ciò anche al fine di sottrarre l'ente a possibili contestazioni.
Tanto premesso si rappresenta quanto segue.
Com'è noto, l'art. 38, co. 2 del T.U.E.L. n. 267/2000 demanda al regolamento comunale, '..nel quadro dei principi stabiliti dallo statuto' la determinazione del 'numero dei consiglieri necessario per la validità delle sedute', con il limite che detto numero non può, in ogni caso, scendere sotto la soglia del 'terzo dei consiglieri assegnati per legge all'ente, senza computare a tale fine il sindaco e il presidente della provincia'; quest'ultimo assunto deve essere inteso nel senso che, limitatamente al computo del 'terzo' dei consiglieri, il sindaco deve essere escluso.
Tale disposizione va letta in combinato disposto con l'art.273, co.6, del TUOEL medesimo,il quale detta una disciplina transitoria che legittima l'applicazione, tra gli altri, dell'art.127 del T.U. n.148/1915 ( e, quindi, delle previsioni regolamentari ad esso conformate), fino all'adeguamento statutario e regolamentare ai nuovi canoni previsti dal surriferito TUOEL 267/2000 nella materia considerata.
Nel caso di specie, lo Statuto - art. 30, co. 3 – riproduce sostanzialmente l'art.38 citato ma non ne attua il precetto nel senso che non contiene una puntuale indicazione circa il numero dei consiglieri necessario per la validità delle sedute rinviando al regolamento tale disciplina.
La norma statutaria, pertanto, non appare idonea a fondare l'assunto per cui le sedute sono valide ' sia in prima che in seconda seduta' con ' un terzo dei consiglieri, escludendo il sindaco, .'.
Peraltro, il citato regolamento che avrebbe dovuto fornire la disciplina di dettaglio non risulta essere stato emanato.

Ne deriva che l'unica disciplina di riferimento per il profilo considerato è quella dettata dal vecchio regolamento del 1986, conformato all'articolo 127 del T.U. 148/1915; quest'ultimo prevede, per la validità delle sedute di prima convocazione la presenza della metà dei consiglieri assegnati mentre in seconda convocazione quella di almeno quattro membri.
Alla luce delle suesposte considerazioni, si è dell'avviso che il quorum strutturale del consiglio comunale di .. debba individuarsi, nelle sedute di prima convocazione, nella metà dei consiglieri assegnati.
Poiché in tale novero va ricompreso anche il sindaco ( v.Corte Cost., sent. n. 44/1997, nella quale è stato affermato che il sindaco è, a tutti gli effetti, un componente del consiglio comunale), il computo in parola va effettuato sul numero di 17 e poiché (alla stregua di consolidati orientamenti dottrinali e giurisprudenziali) nei collegi dispari la metà dei consiglieri assegnati è costituita da quel numero che, moltiplicato per due supera di una unità il numero totale dei consiglieri, ne consegue che il quorum strutturale, nel caso di specie, è pari a 9.