consigliere comunale. art. 1471 c.c. divieti speciali di comprare

Territorio e autonomie locali
6 Aprile 2009
Categoria 
05.02.05 Consiglieri: prerogative e compiti
Sintesi/Massima 

Il divieto di cui all'art. 1471 c.c. "Divieti speciali di comprare" è esteso ai consiglieri comunali anche in caso di mancata partecipazione del consigliere alla seduta in cui è stata decisa l’alienazione del bene

Testo 

E' stata posta la questione se 'in relazione al divieto di acquisto . di cui all'art. 1471 c.c., è possibile procedere all'alienazione , a seguito di asta pubblica, di n. 2 posti auto di proprietà comunale ad una società in accomandita semplice il cui legale rappresentante, in qualità di socio accomandatario, sia un consigliere comunale'.
Al riguardo, si rileva preliminarmente che appare di ampia portata applicativa il divieto sancito dall'art. 1471 n. 1 del codice civile per gli amministratori comunali di acquistare beni del comune affidati alle loro cure, con comminatoria della nullità assoluta del relativo atto, in quanto finalizzato a prevenire ogni irregolarità ed a scongiurare situazioni di conflitto di interessi.
Nella locuzione 'amministratori', destinatari del divieto, devono infatti ricomprendersi non solo il sindaco e gli assessori ma anche i consiglieri, in considerazione della valenza generale che riveste l'individuazione delle categorie degli amministratori effettuata dal comma 2 dell'art. 77 del TUEL.
Peraltro, essendo riservati alla competenza consiliare gli atti fondamentali relativi agli acquisti ed alienazioni immobiliari ai sensi dell'art. 42, comma 2 lett. l) dello stesso TUEL, il consigliere è un amministratore e membro dell'organo al quale sono affidate le decisioni sui beni dell'ente locale.
La tassatività del divieto e della sanzione di nullità dell'atto di acquisto, sancita per legge dal citato art. 1471 c.c., porta a dedurre l'irrilevanza sia dell'eventuale mancata partecipazione del consigliere alla seduta in cui è stata decisa l'alienazione del bene, sia della contestabilità della situazione di incompatibilità disciplinata dall'art. 63 del Tuel.
Siffatte considerazioni si adattano alla fattispecie in esame tenuto conto della qualità di rappresentante legale e socio accomandatario rivestita dal consigliere comunale; in tale qualità lo stesso è autonomo centro di imputazione di diritti ed obblighi, spettandogli il potere di amministrare e rappresentare la società e di rispondere solidalmente ed illimitatamente per le obbligazioni sociali (artt. 2313 e 2318 c.c.).