Assunzione - per ente non rispettoso patto stabilità interno - personale tempo determinato, mediante stipulazione contratto sensi art. 110, D.Lgs n. 267/2000.

Territorio e autonomie locali
7 Aprile 2009
Categoria 
19.01 Facoltà assunzionali
Sintesi/Massima 

Possibilità o meno, procedere - in deroga vigente normativa assunzionale (stante mancanza comandante P.M. tempo pieno, e dirigente stabilmente addetto settoreLL. PP.) - assunzione dirigente polizia municipale - Applicazione art. 76, comma 4, L. n. 133/2008, (norma relativa spese personale enti locali contenente - per quelli non rispettosi patto stabilità interno - espresso divieto di assunzione e stipulazione contratti di servizio con soggetti privati).

Testo 

Con una nota, un'Amministrazione, nel far presente di non aver rispettato il patto di stabilità interno negli anni 2007 e 2008, ha evidenziato la critica situazione in cui versa, a causa della mancanza del Comandante della Polizia Municipale a tempo pieno e di un dirigente stabilmente addetto al settore dei lavori pubblici. A tal fine ha chiesto di conoscere se possa procedere, in deroga alla vigente normativa assunzionale, alla stipulazione di un contratto a tempo determinato, ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs 267/2000, ovvero, almeno, all'assunzione a tempo determinato di un dirigente per la polizia municipale.
Al riguardo, si fa presente che, com'è noto, la normativa relativa alle spese di personale degli enti locali contenuta nell'art. 76, comma 4, della legge 133/2008, sancisce espressamente il divieto, per gli enti che non hanno rispettato il patto di stabilità interno nell'esercizio precedente, di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione. La medesima disposizione, altresì, vieta ai predetti enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della richiamata normativa.
Il carattere precettivo di tale disposizione fa sì che la stessa non sia derogabile. Invero, l'unica deroga normativamente prevista è quella contenuta nel comma 557 dell'art. 1 della legge 296/2006, come integrato dal comma 120 dell'art. 3 della legge 244/2007, deroga che può essere applicata solamente nel rispetto delle condizioni previste dal comma medesimo e per gli enti che abbiano rispettato il patto di stabilità nell'ultimo triennio, ipotesi questa che non si riscontra nel caso in esame.
Stante quanto sopra esposto si ritiene, quindi, che codesto Ente non possa procedere all'assunzione di personale neanche a tempo determinato.
Ad ogni buon conto, al fine di far fronte alla particolare situazione, si suggerisce di procedere ad una più razionale distribuzione del personale ovvero ad una revisione della pianta organica. Ciò potrebbe portare nell'immediato, anche attraverso l'attuazione di progressioni orizzontali, ad una più efficiente utilizzazione del personale in servizio, atta a rendere più rispondente alle esigenze locali l'azione amministrativa. Per quanto attiene alla problematica relativa al comandante della polizia municipale si potrebbe ipotizzare la possibilità del conferimento di mansioni superiori semprechè sussistano i presupposti previsti dall'art. 8 del CCNL 14.9.2000.