Deliberazioni comunali dichiarate immediatamente eseguibili. – Quesito.

Territorio e autonomie locali
9 Aprile 2009
Categoria 
06.03 Esecutività
Sintesi/Massima 

le deliberazioni di Giunta o di Consiglio comunale dichiarate immediatamente eseguibili con il voto della maggioranza dei componenti in base all’articolo 134, comma 4, del d. lgs. n. 267/2000 sono eseguibili dal momento della loro adozione.

Testo 

E' stato chiesto se le deliberazioni di Giunta o di Consiglio comunale dichiarate immediatamente eseguibili con il voto della maggioranza dei componenti in base all'articolo 134, comma 4, del d. lgs. n. 267/2000 siano eseguibili dal giorno della loro adozione o della pubblicazione e, quindi, se gli atti conseguenti possano essere adottati, rispettivamente, dal giorno della adozione o dal giorno della pubblicazione.
Al riguardo, si rappresenta che nel quadro della normativa sopra citata, la dichiarazione di immediata eseguibilità corrisponde all'esigenza di porre immediatamente in essere le deliberazioni urgenti e che l'esecutività è 'in re ipsa' per il solo fatto che la stessa venga votata dalla maggioranza dei componenti del consiglio o della giunta.
L'immediata esecuzione delle delibere è, pertanto, esclusivamente subordinata ad una dichiarazione in tal senso da parte dell'organo collegiale con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.
Peraltro, come affermato dal Consiglio di Stato con sentenza n. 1070/2009 'la pubblicazione dell'atto amministrativo quando è prescritta, non costituisce requisito di validità ma solo di efficacia del provvedimento, la quale attiene al diverso fenomeno della produzione degli effetti che si realizza quando si è perfezionato l'iter procedimentale (estrinseco) previsto per la formazione dell'atto'.
L'Organo giurisdizionale di secondo grado ha puntualizzato, altresì, che con la dichiarazione di immediata esecutività, viene rimosso ogni impedimento estrinseco alla produzione degli effetti dell'atto (ovvero della sua temporanea inefficacia – o meglio – inoperatività in pendenza dell'affissione).