Affidamento incarico responsabile settore polizia municipale - con attribuzione relativa posizione organizzativa - a dipendente amministrativo, non ricompreso area vigilanza, stante presenza, in detta area, dipendenti di cat D.

Territorio e autonomie locali
14 Luglio 2009
Categoria 
15.05 Personale area di vigilanza
Sintesi/Massima 

Applicazione particolari disposizioni dettate da legge-quadro n. 65 del 7.3.1986 (ordinamento polizia municipale) - Necessità, per dipendente nominato responsabile citato servizio, appartenenza area vigilanza oltre possesso particolare qualificazione professionale, requisiti indispensabili unitamente quelli previsti art. 5 precitata L. n. 65/1986, concordemente ad avviso espresso da Dipartimento P.S..

Testo 

Con una nota, una Prefettura ha sottoposto all'attenzione di questo Ministero, per l'acquisizione di un parere, la richiesta del Commissario Straordinario di un comune vertente sulla possibilità di affidare l'incarico di responsabile della polizia municipale, con attribuzione della relativa posizione organizzativa, ad un dipendente amministrativo non ricompreso nell'area di vigilanza pur essendo presenti, nell'area medesima, alcuni dipendenti di cat D, con profilo di ispettore di polizia municipale. Sulla situazione rappresentata è pervenuto, altresì, un esposto a firma di alcuni componenti del servizio.
Al riguardo, si rileva preliminarmente che la legge-quadro sull'ordinamento della polizia municipale 7/3/1986, n. 65, ha dettato particolari disposizioni in merito alla organizzazione dei servizi per l'esercizio delle funzioni di polizia locale attribuite ai comuni, in ragione della peculiarità delle funzioni medesime e del personale chiamato a svolgerle.
Anche la normativa contrattuale, pur non avendo riconosciuto uno status diverso e distinto da quello degli altri dipendenti dell'ente locale, ha previsto specifiche norme per il trattamento giuridico ed economico del personale appartenente ai corpi o servizi di polizia municipale, conformemente a quanto stabilito dalla stessa legge-quadro n. 65/86, che ha demandato alla contrattazione collettiva di settore la fissazione dei titoli di studio necessari per l'accesso alle varie categorie e al regolamento comunale per quanto attiene all'ordinamento e all'organizzazione del corpo o servizio stesso (artt. 8 e 9).
Dal quadro normativo complessivo emerge, quindi, chiaramente il ruolo particolare che assume il settore di polizia municipale nell'ambito della struttura organizzativa del comune, per le delicate funzioni locali e statali che assolve, e la necessaria qualificazione professionale richiesta al personale addetto, qualificazione che non può essere facilmente acquisibile se non dopo aver seguito corsi di formazione e di aggiornamento solitamente previsti ed avviati con apposite leggi regionali, competente ai sensi dell'art. 6 della citata legge n. 65/86.
Premesso quanto sopra, fermo restando l'autonomia organizzatoria riconosciuta ai comuni in materia di individuazione degli aspetti funzionali e strutturali ottimali per l'espletamento del predetto servizio, non si comprende il motivo della scelta operata dal comune in questione che, pur disponendo nell'area di vigilanza di personale adeguatamente formato, ha ritenuto di conferire la predetta responsabilità ad un dipendente esterno all'area medesima al quale, su richiesta del Sindaco, è stata anche attribuita la qualità di agente di pubblica sicurezza.
A tal fine, torna utile precisare che le disposizioni contenute nei contratti collettivi di lavoro, e da ultimo il Capo III del CCNL del 22.1.2004, hanno richiamato l'attenzione degli enti locali su alcuni temi specifici come la previsione di una autonomia organizzativa dei corpi o servizi di polizia locale da altre strutture del comune, oltre alla necessità di prevedere la formazione e lo sviluppo professionale del personale per assicurare il potenziamento e la valorizzazione di tale settore.
In tal senso si è pronunciato anche il Consiglio di Stato, Sez. V, con sentenza n. 4663 del 4/9/2000, che sostenendo l'autonomia del corpo dalle altre strutture burocratiche dell'ente, ha ritenuto che lo stesso non possa essere posto alle dipendenze di un dirigente amministrativo che non abbia lo status di appartenente ai ruoli.
Per tali considerazioni, sembra potersi ragionevolmente sostenere concordemente all'avviso espresso dal Dipartimento di P.S. con nota n. 557/PAS/14681.12982(10)1 del 6 agosto u.s., che il dipendente nominato responsabile del servizio di polizia municipale debba appartenere all'area di vigilanza oltre, naturalmente, essere in possesso della particolare qualificazione professionale richiesta per lo svolgimento delle funzioni medesime, requisiti indispensabili anche per l'attribuzione della qualità di agente di P.S. oltre quelli previsti dall'art. 5 della precitata legge n. 65/1986.