Quesito riguardante richiesta di accesso da parte di un consigliere comunale.

Territorio e autonomie locali
10 Luglio 2009
Categoria 
05.02.06 Diritto di accesso
Sintesi/Massima 

l’esercizio del diritto, riconosciuto ai consiglieri comunali e provinciali dal secondo comma dell’articolo 43 del d.lgs. 267/2000, di ottenere tutte le informazioni utili all’espletamento del mandato, non trova cuna limitazione derivante dalla loro natura riservata dal momento che essi sono vincolati all’osservanza del segreto.

Testo 

E' stato posto un quesito in materia di diritto di accesso agli atti da parte dei consiglieri comunali.

Si chiede, in particolare, se un consigliere comunale possa esercitare il diritto di accesso agli atti formati dal Nucleo di Valutazione relativamente al riconoscimento ed alla quantificazione del compenso di risultato spettante al personale dirigente.

Al riguardo si formulano le seguenti considerazioni.

La questione attiene sostanzialmente all'esercizio del diritto riconosciuto ai consiglieri comunali e provinciali dal secondo comma dell'articolo 43 del d.lgs. 267/2000, '.. di ottenere dagli uffici... tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato'.

La copiosa, conforme e consolidata giurisprudenza nel riconoscere l'ampiezza di siffatto diritto all'informazione ed un altrettanto esteso diritto di prendere visione e di estrarre copia degli atti dell'amministrazione comunale, ha affermato che la norma intende assicurare agli amministratori dell'ente di ottenere tutte le informazioni utili all'espletamento del mandato, 'senza alcuna limitazione derivante dalla loro natura riservata dal momento che essi pure sono vincolati all'osservanza del segreto nei casi specificati dalla legge' (v. tra le tante, CdS, Sez. IV, n. 3825/02; n. 820/96; Sez. VI n. 22/99; sez. V n. 3253/00; n. 940/00; n. 2716/04)

La posizione di pretesa all'informazione 'ratione officii' spettante al consigliere ha, infatti, natura diversa dall'interesse all'accesso proposto dai privati (Cons. Stato n. 5879/2005; Cons. Stato n. 5879/2005); ne deriva che non è consentito che gli si possano opporre profili di riservatezza, a condizione che i documenti e le informazioni richiesti siano pertinenti all'esercizio del mandato e che il consigliere se ne avvalga a tal fine.

La sentenza del C.d.S. n. 5264/07, citato da codesta Prefettura non fa che confermare tale orientamento giurisprudenziale laddove emerge che anche qualora il comune avesse adottato una disciplina regolamentare tale da porre limitazioni al diritto di accesso dei consiglieri comunali, la stessa andrebbe disapplicata ponendosi in contrasto con l'art. 43 tuel 267/2000 e, cioè con una disposizione di rango superiore.