DIMISSIONI CONSIGLIERI

Territorio e autonomie locali
11 Giugno 2009
Categoria 
05.02 Consigli Comunali e Provinciali
Sintesi/Massima 

La manifestazione di volontà del consigliere di revocare le proprie dimissioni, intervenuta prima del deposito al protocollo dell’atto di dimissioni stesso, dimostra la chiara volontà di non voler concorrere allo scioglimento del consiglio comunale.
Considerato il consolidato orientamento giurisprudenziale per il quale solo dopo la registrazione al protocollo delle dimissioni la dichiarazione di volontà del dimissionario esce dalla sua sfera di disponibilità, assumendo una propria ed immodificabile rilevanza giuridica, si ritiene che le dimissioni del consigliere non possono considerarsi valide, con il risultato di far venire meno il presupposto necessario (dimissioni di oltre la metà dei consiglieri) per lo scioglimento del consiglio comunale ai sensi dell’art. 141, comma 1, lett. b), n. 3 del decreto legislativo n. 267/2000.

Testo 

Class. 15900/TU/00/141

Oggetto: Comune di . Dimissioni di consiglieri. Quesito.

Quesito su 11) Controllo sugli organi degli enti locali: 11.1) Scioglimento dei consigli comunali e provinciali per dimissioni rese dalla metà più uno dei membri assegnati.

Si fa riferimento alla nota sopradistinta, concernente la situazione determinatasi nel comune di , a seguito delle dimissioni rassegnate da undici consiglieri con un unico atto presentato al protocollo dell'ente, in data 8 giugno 2009, da uno dei consiglieri dimissionari all'uopo delegato.
Viene precisato, in proposito, che uno dei consiglieri dimissionari ha dichiarato di voler revocare l'atto di dimissioni dalla carica con una nota registrata al protocollo dell'ente anteriormente alla protocollazione dell'atto di dimissioni della metà più uno dei consiglieri.
Al riguardo, si concorda con le valutazioni espresse da codesta Prefettura sul fatto che la manifestazione di volontà del consigliere di revocare le proprie dimissioni, intervenuta prima del deposito al protocollo dell'atto di dimissioni stesso, dimostra la chiara volontà di non voler concorrere allo scioglimento del consiglio comunale.
Considerato, peraltro, il consolidato orientamento giurisprudenziale per il quale solo dopo la registrazione al protocollo delle dimissioni, la dichiarazione di volontà del dimissionario esce dalla sua sfera di disponibilità, assumendo una propria ed immodificabile rilevanza giuridica, si ritiene che le dimissioni del consigliere non possono considerarsi valide, con il risultato di far venire meno il presupposto necessario (dimissioni di oltre la metà dei consiglieri) per lo scioglimento del consiglio comunale ai sensi dell'art. 141, comma 1, lett. b), n. 3 del decreto legislativo n. 267/2000.