SUSSISTENZA DI UNA CAUSA DI INCOMPATIBILITA' NEI CONFRONTI DI UN CONSIGLIERE COMUNALE CHA HA RINUNCIATO A DELLE LITI AMMINISTRATIVE PROMOSSE, INSIEME ALLA , NEI CONFRONTI DEL COMUNE

Territorio e autonomie locali
6 Luglio 2009
Categoria 
12.01.04 Incompatibilità
Sintesi/Massima 

Per la rimozione della causa di incompatibilità per lite pendente prevista per il sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, provinciale e circoscrizionale , non è necessaria una formale pronuncia di estinzione del procedimento, ma è sufficiente che siano posti in essere atti idonei a far venir meno il conflitto tra gli stessi quali, ad esempio, la transazione e la rinuncia agli atti del giudizio, nella fattispecie effettuata dall’amministratore, cioè da parte del destinatario della disposizione.
La mancata rinuncia da parte del coniuge dell’amministratore interessato, non comporta, pertanto la sussistenza dell'ipotesi di incompatibilità, atteso che il concetto tecnico di parte in senso processuale non può essere esteso a tutti coloro che potrebbero trarre vantaggio da una pronuncia giurisdizionale, in quanto si aprirebbe il varco ad una compressione ingiustificata del diritto costituzionalmente garantito di ricoprire una carica amministrativa (Corte di Cassazione n. 6880 del 19.05.2001).

Testo 

Prot. n.15900/TU/63
ALLA PREFETTURA – UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI

OGGETTO: Comune di ........ Incompatibilità art. 63, comma1, n. 4 del decreto legislativo n. 267/2000. Quesito.

Quesito su: 12) Cause ostative all'assunzione ed all'espletamento del mandato elettivo
Elettorato passivo – incompatibilità.

Si fa riferimento alla nota sopradistinta, con la quale codesta Prefettura ha trasmesso un quesito da parte del sindaco del comune di ......in merito all'eventuale sussistenza di una causa di incompatibilità nei confronti di un consigliere comunale che ha rinunciato alle liti amministrative promosse, unitamente alla propria consorte, nei confronti del comune.
In via preliminare, si osserva che l'art. 63, comma 1, n. 4 del T.U.E.L., prevede la causa di incompatibilità per lite pendente prevista per il sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, provinciale e circoscrizionale, parti di un procedimento civile o amministrativo pendente nei confronti dell'ente di riferimento. In tali ipotesi, dunque, l'incompatibilità consegue al presupposto che sia stato iniziato un giudizio civile o amministrativo e che in esso il comune e l'eletto abbiano assunto la condizione di parti contrapposte.
In siffatte ipotesi, l'incompatibilità trova fondamento e giustificazione nel pericolo che il conflitto di interessi determinativo della lite medesima possa orientare le scelte dell'eletto in pregiudizio dell'ente amministrato, o comunque possa ingenerare, all'esterno, sospetti al riguardo; donde risponde ad una scelta del legislatore di sacrificio del diritto alla carica a fronte di detta eventualità.
La Corte di Cassazione ha più volte ribadito che l'espressione "essere parte di un procedimento" va intesa in senso tecnico, per cui la pendenza di una lite va accertata con riferimento alla qualità di parte in senso processuale, che non è riferibile, in chiave sostanzialistica, alla diversa figura del soggetto genericamente interessato all'esito della lite per le ricadute patrimoniali che possano derivargliene. Agli effetti della sussistenza della causa di incompatibilità della lite pendente con il comune, non sono, infine, sindacabili i motivi del giudizio pendente, dovendo unicamente rilevarsi il dato formale ed obiettivo di tale pendenza, che esaurisce "ex se" il presupposto dell'incompatibilità (Cass. civ., Sez. I, 16 febbraio 1991, n. 1666).
Occorre, quindi, la formale pendenza di un procedimento giurisdizionale appartenente ad uno dei due tipi suddetti, con la conseguenza che può considerarsi superato l'indirizzo giurisprudenziale che aveva ampliato il concetto di lite pendente, in modo da comprendere non solo la lite giudiziale ma qualsiasi lite, intesa come conflitto d'interessi che avesse dato luogo ad una controversia, ancorché non ancora tradotta in un procedimento giurisdizionale ( Cass. civ., Sez. I, 21 novembre 1981, n. 6200).
Ciò posto, si rappresenta che, per giurisprudenza costante della Corte di Cassazione, per la rimozione della causa di incompatibilità per lite pendente prevista per il sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, provinciale e circoscrizionale dal citato art. 63, comma 1, n. 4, non è necessaria una formale pronuncia di estinzione del procedimento, ma è sufficiente che siano posti in essere atti idonei a far venir meno il conflitto tra gli stessi quali, ad esempio, la transazione e la rinuncia agli atti del giudizio, nella fattispecie effettuata dall'amministratore, cioè da parte del destinatario della disposizione.
La mancata rinuncia da parte del coniuge dell'amministratore interessato, non comporta, pertanto la sussistenza dell'ipotesi di incompatibilità, atteso che il concetto tecnico di parte in senso processuale non può essere esteso a tutti coloro che potrebbero trarre vantaggio da una pronuncia giurisdizionale, in quanto si aprirebbe il varco ad una compressione ingiustificata del diritto costituzionalmente garantito di ricoprire una carica amministrativa (Corte di Cassazione n. 6880 del 19.05.2001).