DIMISSIONI CONSIGLIERI

Territorio e autonomie locali
7 Luglio 2009
Categoria 
05.02 Consigli Comunali e Provinciali
Sintesi/Massima 

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Anche se le dimissioni, una volta protocollate, sono irrevocabili, non necessitano di presa d’atto e sono immediatamente efficaci, ciò tuttavia non significa che esse non possano essere in seguito regolarizzate, se prive di alcuno dei requisiti di forma prescritti.

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Testo 

Class. 15900/TU/00/141 ALLA PREFETTURA – UFFICIO
TERRITORIALE DEL GOVERNO DI

Oggetto: Comune di ........ Dimissioni di sedici consiglieri comunali su trenta assegnati. Quesito.

Si fa riferimento alla nota sopradistinta, concernente la situazione determinatasi nel comune di ........, a seguito delle dimissioni rassegnate, in data ......, da undici consiglieri con atti separati recanti autentica di firma notarile e da altri cinque consiglieri con un unico atto presentato al protocollo dell'ente tramite persona all'uopo delegata.
Viene precisato, in proposito, che non tutti gli undici consiglieri dimissionari, per i quali non era stata presentata alcuna delega, erano presenti al momento della protocollazione dei relativi atti.
Da successivi accertamenti, è emerso che tra i consiglieri presenti all'ufficio protocollo del comune figurava il sig. .......che, effettivamente, era stato delegato con atto notarile alla presentazione delle dimissioni di che trattasi, atto che veniva tuttavia acquisito al protocollo solo in data ......2009.
Premesso quanto sopra, si rappresenta che tale circostanza non vizia insanabilmente le dimissioni presentate dai suddetti undici consiglieri.
Infatti, come precisato dal Consiglio di Stato – Sez. V con la decisione n. 3137 del 12 giugno 2007, 'se è vero che la norma dispone che le dimissioni, una volta protocollate, sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci, ciò tuttavia non significa che esse non possano essere regolarizzate, se prive di alcuno dei requisiti di forma prescritti.'
Peraltro, con ordinanza del 10 marzo 2009, anche la Sesta Sezione del Supremo Consesso ha ritenuto che le dimissioni dei consiglieri 'appaiono suscettibili di semplice regolarizzazione'.
Per le considerazioni suesposte, si ritiene che le dimissioni in questione possano ritenersi sanate e che pertanto si siano configurati i presupposti per lo scioglimento ai sensi dell'art. 141, comma 1, lett. b), n. 3 del decreto legislativo n. 267/2000.