Quesito su incompatibilità di un consigliere comunale in carica che ha impugnato dinanzi al TAR, la deliberazione del consiglio comunale avente per oggetto la variazione al Piano per gli Insediamenti produttivi e la successiva deliberazione del Consiglio

Territorio e autonomie locali
31 Marzo 2009
Categoria 
12.01.04 Incompatibilità
Sintesi/Massima 

L'art. 63 del TUOEL prevede al comma 1, fra le varie cause di incompatibilità anche la pendenza di una lite civile o amministrativa con il comune ed al comma 3, una deroga nell'ipotesi in cui la lite riguardi un fatto connesso con l'esercizio del mandato consistente nell'intento di escludere fra le cause di incompatibilità quelle controversie insorte per il perseguimento degli interessi generali e non già per fini personali dell'amministratore. Pertanto, durante la pendenza di una lite anche penale, con costituzione di parte civile da parte dell'amministrazione, opera l'esimente di cui all'art. 63, comma3 a condizione che il fatto oggetto di contestazione risulti connesso con l'esercizio del mandato.La valutazione della eventuale sussistenza della causa di incompatibilità è comunque rimessa al consiglio comunale tramite la procedura consiliare prevista dall'art. 69 del TUOEL, in conformità al principio generale che ogni organo collegiale deliberi sulla regolarità dei titoli di appartenenza dei propri componenti.

Testo 

Class. n. 15900/TU/00/63- 69 Roma, 31/03/2009

OGGETTO: Quesito. Incompatibilità ex art.63, comma1, n.4 del D.Lgs n.267/00.

E' stato chiesto di sapere se sussista la causa di incompatibilità di cui all'art.63, comma 1, n.4. del T.U.O.E.L., per un Consigliere comunale in carica che ha impugnato, dinanzi al TAR , per farne dichiarare l'illegittimità, la deliberazione del Consiglio comunale avente ad oggetto la variazione al Piano per gli Insediamenti produttivi e la successiva deliberazione del Consiglio con cui è stata approvata definitivamente la variante al suddetto Piano.
Al riguardo, si rappresenta che, come rilevato dalla Cassazione ( cfr. cass. Civ. Sez., I, 16-08.2005, n.16956 ) '.L'art.63 del D.Lgs. n.267/00 prevede al comma 1, fra le varie cause di incompatibilità alla carica di consigliere comunale, anche la pendenza di una lite civile od amministrativa con il comune (n.4) ed al comma 3, una deroga nell'ipotesi in cui la lite riguardi un fatto connesso con l'esercizio del mandato e della quale è evidente la 'ratio', consistente nell'intento di escludere fra le cause di incompatibilità quelle controversie insorte per il perseguimento degli interessi generali e non già per fini personali dell'amministratore'.
'.In sintonia con la sua 'ratio' la norma infatti va letta tenendo presente che la deroga, volta a salvaguardare il libero esercizio delle funzioni dal timore di incorrere in situazioni di incompatibilità, magari artatamente predisposte nell'ambito della lotta politica, deve ritenersi sussistere tutte le volte che l'amministratore abbia agito nell'interesse pubblico.'.
Pertanto, durante la pendenza di una lite, compresa quella penale, con costituzione di parte civile da parte dell'amministrazione, opera l'esimente di cui all'art.63, comma 3, a condizione che il fatto oggetto di contestazione risulti connesso con l'esercizio del mandato, nel senso che deve trattarsi di fatti strettamente legati ai compiti istituzionali del consigliere, tra i quali sono da ricomprendersi quelli che sono diretti a tutelare gli interessi della collettività. In questa direzione vi è giurisprudenza costante che ha escluso la causa ostativa nel caso in cui il consigliere comunale impugni davanti al Tribunale amministrativo regionale una deliberazione di approvazione di un progetto edificatorio, ove risulti che l'impugnazione sia proposta a tutela esclusivamente di interessi generali, quali quelli attinenti al diritto alla salute ed all'integrità dell'ambiente.
Ciò premesso , in conformità al principio generale che ogni organo collegiale deliberi sulla regolarità dei titoli di appartenenza dei propri componenti, la verifica delle cause ostative all'espletamento del mandato è compiuta con la procedura consiliare prevista dall'art.69 del D.Lgs. n. 267/00, che garantisce il contradditorio tra organo e amministratore, assicurando a quest'ultimo l'esercizio del diritto di difesa e la possibilità di rimuovere entro un congruo termine la causa di incompatibilità contestata.
La valutazione, quindi, della eventuale sussistenza della causa di incompatibilità è rimessa , come si è innanzi detto, al Consiglio comunale.