Presidente del consiglio comunale

Territorio e autonomie locali
3 Aprile 2009
Categoria 
05.04 Presidente del Consiglio Comunale e Provinciale
Sintesi/Massima 

In caso di richiesta di convocazione del consiglio da parte di un quinto dei consiglieri ex art. 39 comma 2 del T.U.E.L. cit. al Presidente del consiglio comunale spetta soltanto la verifica formale che la richiesta provenga dal prescritto numero di soggetti legittimati, mentre non può sindacarne l’oggetto, poiché spetta allo stesso consiglio nella sua totalità la verifica circa la legalità della convocazione e l’ammissibilità delle questioni da trattare, salvo che non si tratti di oggetto che, in quanto illecito, impossibile o per legge manifestamente estraneo alle competenze dell’assemblea, in nessun caso potrebbe essere posto all’ordine del giorno.

Testo 

E' stato chiesto di conoscere quali siano le eventuali ulteriori attribuzioni del presidente del consiglio comunale rispetto a quelle individuate dallo Statuto del comune di ., nonché se detta figura abbia 'competenza in ordine al merito delle Deliberazioni adottate dalla Giunta Comunale e dal Consiglio'.
In via preliminare si rappresenta che la figura del presidente del consiglio è stata introdotta nell'ordinamento dall'art. 1 della l. n. 81/93 al fine di assicurare, nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, la separazione delle funzioni tra l'Ufficio di sindaco e quello di presidente del consiglio, in coerenza con la nuova forma di governo, di tipo presidenziale, riconosciuta agli enti locali dalla citata legge.
In tal senso si è espresso il Consiglio di Stato (sez. I, parere n. 984/1993) definendo l'istituzione della suddetta figura quale 'corollario della nuova forma di governo' attribuita ai comuni.
La neutralità politica ne caratterizza il ruolo, tant'è vero che quest'ultimo può essere svolto da un esponente della maggioranza come da uno della minoranza, non richiedendosi una consonanza di intenti politici con gli organi di governo dell'Ente.
Per quanto riguarda le sue attribuzioni come indicate dalla legge, si fa presente che l'articolo 39 del T.U.E.L. n. 267/2000, nel disciplinarne la figura e nello stabilire che i comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti hanno la facoltà di prevederla nello statuto, ne indica le principali quali:
a) la convocazione e direzione dei lavori e delle attività del consiglio, ribadendo la regola, in conformità ai principi generali, che l'organo deputato a convocare il consiglio debba anche presiederlo. La medesima norma prevede, altresì, che il presidente del consiglio provvede a convocare l'organo su richiesta di un quinto dei consiglieri.
E' chiaro, infine, che il potere di direzione va esercitato dal presidente nei limiti stabiliti dal regolamento per il funzionamento del consiglio e si riferisce anche a quelle attività che si svolgono fuori dall'aula, ad esempio convocare la conferenza dei capigruppo, coordinare l'attività delle commissioni consiliari, ecc.;
b) la salvaguardia dell'adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari ed ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al consiglio.
Il presidente del consiglio svolge anche, in modo indiretto, una funzione di rappresentanza dell'organo che presiede, come si evince ad esempio dall'articolo 153 del T.U.E.L. n. 267/2000 laddove dispone che il responsabile del servizio finanziario deve comunicare al consiglio 'nella persona del suo presidente' quelle situazioni, derivanti dalla gestione delle entrate e delle spese, che possono pregiudicare gli equilibri di bilancio.
Relativamente alla specifica ipotesi prevista dall'art. 39 comma 2 del T.U.E.L. cit. (convocazione del consiglio su richiesta di un quinto dei consiglieri) si osserva che è stata a lungo dibattuta la questione circa la sindacabilità o meno, da parte del Presidente del consiglio, dei motivi che determinano i consiglieri a chiedere la convocazione.
La scrivente, in proposito, ritiene condivisibile il consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo cui al presidente del consiglio comunale spetta soltanto la verifica formale che la richiesta provenga dal prescritto numero di soggetti legittimati, mentre non può sindacarne l'oggetto, poiché spetta allo stesso consiglio nella sua totalità la verifica circa la legalità della convocazione e l'ammissibilità delle questioni da trattare, salvo che non si tratti di oggetto che, in quanto illecito, impossibile o per legge manifestamente estraneo alle competenze dell'assemblea, in nessun caso potrebbe essere posto all'ordine del giorno.
Per quanto precede, può ritenersi che non sussista l'obbligo di convocazione del consiglio, quando si tratti di materie che siano palesemente rientranti nella competenza istituzionale di altri organi comunali (giunta o sindaco), ovvero siano di spettanza dell'apparato burocratico dell'ente.