Possibilità o meno, utilizzazione citati proventi per prolungamento orario lavoro personale già in servizio a tempo parziale anziché per assunzioni stagionali - Legittimità utilizzare fondo a specifica destinazione (da istituirsi con proventi sanzioni amministrative per violazioni codice strada) solo per finalità individuate da suddetta norma.
Con una e-mail, un'Amministrazione ha chiesto di conoscere se la quota dei proventi delle sanzioni amministrative, destinata alle assunzioni stagionali ai sensi del comma 4 bis, dell'art. 208 del Codice della strada, D.Lgs. n. 285/1992 e successive modifiche ed integrazioni, possa essere utilizzata per prolungare l'orario di lavoro di numerose unità di personale, già inserite nella struttura organizzativa dell'ente e che prestano la propria attività lavorativa a tempo parziale. L'estensione dell'orario del personale in questione consentirebbe, infatti, sia una maggiore efficienza in quanto già disponibile e sia un risparmio in termini di forniture delle divise e degli strumenti necessari all'espletamento del servizio da parte dei nuovi assunti.
Al riguardo, si fa presente che il comma 4 bis dell'art. 208 del D.Lgs. n. 285/1992, aggiunto dal comma 564 del medesimo art. 1, della legge n. 296/2006, prevede la possibilità di procedere ad assunzioni di personale a progetto nelle forme di contratti a tempo determinato e a forme flessibili di lavoro, utilizzando la quota dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni al codice della strada, annualmente destinata con delibera di Giunta al miglioramento della circolazione stradale.
Tale norma, quindi, introdotta per fronteggiare le particolari esigenze del servizio di polizia municipale, anche alla luce delle limitazioni assunzionali dettate dalle leggi finanziarie degli ultimi anni, prevede che il finanziamento delle spese sostenute per dette assunzioni siano a carico del fondo a specifica destinazione da istituirsi con i proventi delle sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada.
Ed è per tale motivo, come chiarito con circolare di questo Ministero, n. F.L. 5/2007, che le spese sostenute per le assunzioni in questione non concorrono ai fini della determinazione della spesa complessiva per il personale.
Tornando quindi alla specifica richiesta oggetto del quesito, pur comprendendo le considerazioni addotte dall' ente, si ritiene di dover fornire risposta negativa. L'utilizzo dei proventi in questione, difatti, se fosse impiegata per operare il prolungamento dell'orario di lavoro del personale già in servizio si porrebbe in contrasto con la natura vincolata del fondo medesimo, che in quanto tale può essere utilizzato solo per le specifiche finalità individuate dalla norma stessa.