Possibilità per il sindaco di far parte di un gruppo consiliare
L'iscrizione del sindaco ad un gruppo potrebbe incidere sul corretto e bilanciato esercizio delle funzioni di governo dell'ente.
Raccolta di pareri espressi da questo Dipartimento nelle materie di propria competenza, in particolare in materia di Enti locali.
L'iscrizione del sindaco ad un gruppo potrebbe incidere sul corretto e bilanciato esercizio delle funzioni di governo dell'ente.
Un comune con popolazione inferiore a 15.000 abitanti se intende introdurre la figura del presidente del consiglio potrà adottare un'apposita modifica statutaria che sarà applicabile a decorrere dalla successiva tornata elettorale.
Un'ulteriore modalità d'individuazione dell'assessore che garantisca il principio della parità di genere potrà essere esperita nominando assessore un soggetto esterno al consiglio, qualora tale figura sia prevista nello statuto.
I componenti degli organi di revisione contabile non possono assumere incarichi o consulenze presso organismi o istituzioni comunque sottoposti al controllo o vigilanza dell'ente locale
La Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi, ha precisato che, ai sensi dell’art. 10 del decreto legislativo n. 267/00, è consentito al cittadino residente di accedere agli atti amministrativi dell’ente locale di appartenenza senza alcun condizionamento e senza necessità della previa indicazione delle ragioni della richiesta, dovendosi cautelare la sola segretezza degli atti la cui esibizione è vietata dalla legge o da esigenze di tutela della riservatezza dei terzi. Pertanto, secondo quanto osservato dalla Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi, la specifica norma sull’accesso agli atti degli enti locali contenuta nel decreto legislativo n. 267/00 non è soggetta alle limitazioni previste dalla legge n. 241/90 che impongono la dimostrazione di un effettivo interesse alla conoscenza di un provvedimento emesso e detenuto dalla pubblica amministrazione.
Anche alla luce della recente pronuncia della Sezione regionale per il Veneto della Corte dei Conti non si ravvisano tuttavia motivi per discostarsi dal proprio precedente orientamento, sia in considerazione dell'attuale situazione economica che induce ad adottare ogni possibile misura contenitiva della spesa pubblica, sia per l'ampio dibattito giurisprudenziale che, allo stato, non sembra aver prodotto un indirizzo consolidato.
Diritti dei consiglieri. Possibilità riconosciuta al singolo consigliere di esercitare il diritto di iniziativa formulando proposte di deliberazione. Ai sensi dell’art. 38, comma 2, del decreto legislativo n. 267/2000, il funzionamento dei consigli, nel quadro dei princìpi stabiliti dallo statuto, è disciplinato dal regolamento che dovrà prevedere le modalità per la presentazione e la discussione delle proposte. Il successivo art. 43 stabilisce che i consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del consiglio. Le fonti di autonomia locale possono prevedere la possibilità che il singolo consigliere eserciti il diritto di iniziativa formulando specifiche proposte di deliberazione.
Gruppi consiliari. L’art. 38, comma 2, del decreto legislativo n. 267/2000, “nel quadro dei principi stabiliti dallo statuto”, demanda al regolamento la disciplina del funzionamento dei consigli; pertanto, per ciò che concerne la costituzione ed il funzionamento dei gruppi consiliari, occorre far riferimento alle specifiche norme statutarie e regolamentari di cui l’ente locale si è dotato. Non si possono costituire nuovi gruppi formati da un unico componente se, ai sensi del regolamento per il funzionamento del consiglio comunale, è previsto che un nuovo gruppo debba avere un numero minimo di componenti superiore ad uno.
L’art. 32, comma 1, della legge 28 giugno 2009, n. 69, che ha previsto l’obbligo di istituzione dell’albo pretorio on line, non ha modificato il regime relativo alla tipologia di atti soggetti a pubblicazione. La pubblicazione all’albo pretorio del Comune è prescritta per tutte le deliberazioni del Comune e della Provincia ed essa riguarda non solo le deliberazioni degli organi di governo (consiglio e giunta municipale), ma anche le determinazioni dirigenziali, esprimendo la parola "deliberazione" "ab antiquo" sia risoluzioni adottate da organi collegiali che da organi monocratici con l'intento di rendere pubblici tutti gli atti degli enti locali di esercizio del potere deliberativo, indipendentemente dalla natura collegiale o meno dell'organo emanante.
Addebito retta per ricovero minore in regime residenziale. – Art. 6, comma 4 della legge n. 328/2000. la disciplina di riferimento per determinare la residenza di un minore è l’articolo 45 del Codice Civile, secondo il quale “il minore ha il domicilio nel luogo di residenza della famiglia o del tutore”. Per quanto riguarda l’attribuzione degli oneri connessi alla degenza di un soggetto presso strutture residenziali, la legge n. 328/00, all’art. 6, stabilisce il principio che essi siano imputabili all’ente presso il quale, prima del ricovero, il soggetto abbia la propria residenza.
Sull’utilizzo delle graduatorie per assunzioni a tempo indeterminato il Dipartimento ha chiarito che resta fermo il principio affermato dall’art. 52, comma 1bis del D.Lgs n. 165/2001, secondo il quale l’utilizzo delle graduatorie relative ai passaggi di area banditi anteriormente al 1.1.2010, in applicazione della previgente disciplina normativa, è consentito al solo fine di assumere i candidati vincitori e non anche gli idonei della procedure selettiva.
La ratio della disposizione che prevede che l'organo di revisione economico-finanziaria sia lo stesso per l'unione e per i comuni membri è anche quella del contenimento della spesa anche in composizione collegiale.
Si configura l'ipotesi di incompatibilità prevista dal articolo 236, comma 3, del decreto legislativo n.267 del 2000, in caso di contestuale svolgimento da parte del revisore del comune di un incarico presso un organismo, del quale il comune fa parte e che gestisce, anche per conto del comune, il servizio di smaltimento dei rifiuti
Diritto di accesso dei consiglieri comunali ex articolo 43, comma 2, del decreto legislativo n. 267/2000. Richiesta di rilascio di un elenco nominativo di tutte le istanze di assistenza economica. Anche alla luce delle risoluzioni della Commissione per l’accesso ai documenti Amministrativi, istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, si ritiene che i consiglieri comunali abbiano diritto alla visione ed all’eventuale rilascio delle copie di atti detenuti da qualsiasi ufficio dell’Amministrazione.
Il divieto del terzo mandato, di cui all’art. 51 del decreto legislativo n. 267/00, opera solo se la candidatura a sindaco viene presentata dall’interessato nello stesso comune dove già ha ricoperto la medesima carica per due mandati consecutivi. Nel caso di fusione di diversi enti locali, tale divieto non è applicabile atteso che gli enti estinti hanno dato origine ad un nuovo comune.
Considerate le finalità del D.L. 138/2011, convertito nella legge 148/2011, volte al contenimento della spesa pubblica si ritiene che all’amministratore che espleta le funzioni di vicesindaco non sia dovuta la corresponsione di alcuna indennità di funzione.
La disposizione recata dal comma 2, dell’art. 36 come modificato dal citato D.L. n. 101, prevede che anche per le assunzioni a tempo determinato vengano utilizzate le graduatorie vigenti per concorsi pubblici a tempo indeterminato. Emerge quindi l’impossibilità per l’Amministrazione di effettuare l’assunzione necessaria mediante lo scorrimento della graduatoria a tempo determinato di cui dispone; dovrà invece, in mancanza di una graduatoria relativa a selezione a tempo indeterminato, stabilire un accordo con altra amministrazione che ne disponga.
In ordine alla computabilità del sindaco ai fini della definizione del quorum strutturale delle adunanze consiliari, non si riscontrano univoci orientamenti giurisprudenziali (cfr. T.A.R. Puglia sent.1301/2004, T.A.R. Lazio, sez. II ter, sentenza n. 497/2011, T.A.R. Lombardia sentenza n. 1109/2005 e n.1604/2011 e T.A.R. Campania Salerno, Sez. II, 20/05/2002, n.373).
Ciò considerato, in base al principio generale che, nelle ipotesi in cui l'ordinamento non ha inteso annoverare il sindaco o il presidente della provincia, nel quorum richiesto per la validità di una seduta, lo ha indicato espressamente usando la formula “senza computare a tal fine il sindaco ed il presidente della provincia”, si è indotti a ritenere che sia legittimo, nel caso prospettato, includere nel calcolo dei consiglieri anche il sindaco.
In caso di reinternalizzazione di servizi deve essere prevalente il rispetto dei vincoli di finanza pubblica sull’interesse del singolo a transitare presso il Comune, così come sostenuto dalla Corte dei Conti nella deliberazione n. 376/2013. Si ritiene che la soprarichiamata disposizione della legge regionale di cui all’art. 19, comma 13 non può trovare automatica applicazione, potendo codesto Ente procedere al reintegro del proprio personale solo nel rispetto dei vincoli finanziari previsti dalla vigente normativa, ed in particolare dall’art. 76 comma 7 della legge 133/2008 e s.m.i..
La nomina dei revisori delle società controllate dagli enti locali e delle aziende speciali è disciplinata dalla normativa di riferimento e dai rispettivi statuti
Il compenso da attribuire ai componenti dell'organo di revisione non può essere determinato in misura superiore a quella effettivamente attribuita allo stesso titolo alla data del 30 aprile 2010 ridotta del 10 per cento, mentre la determinazione delle modalità di calcolo del rimborso delle spese di viaggio è interamente demandata all'autonomia dell'ente, e per le spese di vitto e alloggio, si fa riferimento alle misure spettanti ai componenti dell'organo esecutivo dell'ente
Per la determinazione dei compensi da attribuire ai revisori dei comuni con popolazione compresa tra 5.000 e 14.999 abitanti, si fa riferimento ai limiti massimi delle rispettive fasce demografiche fissati con il citato DM 20 maggio 2005, restando ferme le limitazioni previste dal citato articolo 6, comma 3, del decreto legge n.8 del 2010.
Il citato art. 4 prevede che il contratto a tempo determinato può essere prorogato per una sola volta, qualora il contratto abbia durata a tre anni. Per il caso rappresentato la proroga del contratto verrebbe disposta per la stessa attività lavorativa oggetto del primo contratto anche se stipulato con un altro lavoratore. Sembra potersi sostenere che seppur riferito alla stessa attività si tratta di un diverso rapporto di lavoro per il quale il termine dei tre anni è iniziato a decorrere dalla data di stipula del primo contratto instaurato con quest’ultimo dipendente.
IL RIMBORSO DELLE SPESE LEGALI AGLI AMMINISTRATORI ASSOLTI IN SEDE PENALE NON E' PREVISTO NON ESSENDO RINVENIBILI NELL'ORDINAMENTO VIGENTE NORME CHE PREVEDONO TALE POSSIBILITA' E NON E' ESTENSIBILE IN VIA ANALOGICA LA NORMATIVA CHE CONSENTE TALE RIMBORSO PER I DIPENDENTI DEGLI ENTI LOCALI