Numero assessori. dati censimento.

Territorio e autonomie locali
14 Gennaio 2014
Categoria 
05.03 Giunte comunali e provinciali
Sintesi/Massima 

Numero assessori. Entrata in vigore censimento del 2011. Se alla data delle elezioni, un comune risultava avere una popolazione inferiore a 1.000 abitanti in base al censimento del 2001, trova applicazione l’art. 16, comma 17, del d.l. n.138/2011 relativa alla mancata previsione della figura degli assessori ancorchè, nel corso della consiliatura, sia entrato in vigore il censimento del 2011 in base al quale la popolazione dello stesso comune sia risultata superiore ai 1000 abitanti.

Testo 

Un ente locale ha rinnovato i propri organi a seguito delle elezioni amministrative svoltesi a maggio 2012. Considerato che, a tale data, non era ancora stato pubblicato nella gazzetta ufficiale il censimento del 2011, i seggi sono stati assegnati in base ai dati risultanti dall'ultimo censimento ufficiale del 2001, che indicava una popolazione inferiore ai mille abitanti.
Ciò in quanto, ai sensi dell'art. 37, comma 4, del dlgs n. 267 del 2000, la popolazione dell'ente '.è determinata in base ai risultati dell'ultimo censimento ufficiale'.
Per quanto riguarda la composizione della giunta l'art. 47 del d.lgs.vo n. 267/2000 stabilisce che il numero degli assessori non deve superare un terzo del numero dei consiglieri, con ciò ancorando ai componenti del consiglio e quindi al momento della loro determinazione numerica, l'indicazione del numero massimo da parte dello statuto.
Si fa rilevare, inoltre, che, come noto, l'art. 16, comma 17, del decreto legge n. 138 del 2011, convertito nella legge n. 148 del 2011 non prevede, per i comuni con popolazione inferiore a 1000 abitanti, la figura degli assessori, risultando attribuite solamente al sindaco le competenze della giunta comunale.
Nel caso di specie, alla data del rinnovo elettorale, il numero dei consiglieri è stato stabilito in base all'ultimo censimento, quello del 2001, in quanto a quella data, maggio 2012, non erano ancora disponibili i dati relativi al censimento del 2011.

Infatti, il D.P.R. adottato in data 6.11.2012, recante 'determinazione della popolazione legale della Repubblica in base al 15° censimento generale della popolazione e delle abitazioni del 9 ottobre 2011', acquisisce la sua efficacia, anche ai fini in argomento, a decorrere dalla data della sua pubblicazione avvenuta sulla G.U. n. 294 del 18 dicembre 2012.

Poiché alla data delle elezioni il comune risultava con popolazione inferiore a 1.000 abitanti, ai fini del quesito posto trova applicazione il citato art. 16, comma 17, del d.l. n.138/2011 relativa alla mancata previsione della figura degli assessori.

Si prega di voler partecipare il contenuto della presente al Comune interessato.