La nomina dei revisori dei consorzi non è soggetta all'estrazione dei nominativi dall'elenco
Una Prefettura ha trasmesso copia della nota di un Consorzio con la quale si chiede, in relazione all'entrata in vigore delle disposizioni previste dall'articolo 1, comma 18, del decreto legge 31 ottobre 2013, n.126, indicazioni in ordine alla disciplina da seguire per il rinnovo del proprio Collegio dei revisori dei conti, scaduto a novembre 2013.
In relazione a quanto rappresentato dal Consorzio, la Prefettura chiede l'orientamento di questa Direzione Centrale.
Al riguardo, si osserva quanto segue.
Le disposizioni di cui al citato articolo 1, comma 18, del decreto legge n.126 del 2013, che prevedevano che nelle società non quotate, controllate direttamente e indirettamente da enti locali e nelle aziende speciali i revisori dei conti nominati su indicazione del soggetto pubblico, sono scelti mediante estrazione da un apposito elenco, demandando ad un decreto di questo Ministero la determinazione dei criteri per l’inserimento nell'elenco e delle modalità di estrazione, non sono più in vigore, non essendo stato, come è noto, l'intero provvedimento convertito in legge nei termini previsti.
Conseguentemente, è venuto meno l'adempimento posto a carico di questo Ministero in ordine all'adozione del previsto decreto.
In ordine alle modalità di scelta del revisore dei conti del cennato Consorzio, si confermano le indicazioni già fornite in proposito con precedente nota ministeriale del 14 dicembre 2012.