Comunità montana in liquidazione. Incarico revisore

Finanza locale
8 Gennaio 2014
Categoria 
21.02 Nomina dei revisori degli enti locali
Sintesi/Massima 

Per la revisione dei conti in una Comunità Montana soppressa occorre fare riferimento alla normativa regionale

Testo 

È stato rappresentato, da una Prefettura, che con decreto del Presidente della Regione è stata disposta la soppressione di una comunità montana e la contestuale nomina di un Commissario Liquidatore e che questi ha chiesto un parere in ordine alla possibilità di nominare un revisore dei conti con le modalità previste dal decreto del Ministro dell'interno 14 febbraio 2012, n.23, ovvero di poter prorogare l'incarico al revisore uscente, peraltro scaduto.
In linea generale, le disposizioni di cui al citato decreto del Ministro dell'interno, relative alle nuove modalità di scelta degli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali, si applicano anche alle comunità montane, individuate quali enti locali dall'art.2, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267.
Nel caso rappresentato si tratta di comunità montana della quale con decreto del presidente della giunta regionale è stata disposta la soppressione con contestuale nomina di un commissario liquidatore le cui competenze, adempimenti e relative modalità di esercizio sono disciplinate dal provvedimento regionale di nomina.
Trattasi, quindi, di ente locale in stato di liquidazione che, in linea generale, in relazione all'attività di gestione finanziaria espletata fino alla formale estinzione, è tenuto alla predisposizione dei relativi documenti contabili in conformità alle disposizioni dell’ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 e, pertanto, anche alla nomina dell'organo di revisione, per l'esercizio delle relative funzioni di vigilanza e di controllo, con le modalità previste dalle vigenti disposizioni in materia.
Tenuto conto, tuttavia, che la soppressione dell'ente e la relativa gestione liquidatoria fino alla formale estinzione resta disciplinata dalla citata legge regionale e dai relativi provvedimenti attuativi che prevedono, tra l'altro, che lo svolgimento delle attività, compiti e funzioni assegnati fa capo ai competenti uffici regionali, si ritiene che, nel caso rappresentato, non trovino immediata e diretta applicazione le disposizioni di cui al citato decreto ministeriale n.23 del 2012, relative alle modalità di scelta dell'organo di revisione economico-finanziaria e che, in merito, debba essere interessata la regione competente.