Possibilità per il sindaco di far parte di un gruppo consiliare
L'iscrizione del sindaco ad un gruppo potrebbe incidere sul corretto e bilanciato esercizio delle funzioni di governo dell'ente.
Raccolta di pareri espressi da questo Dipartimento nelle materie di propria competenza, in particolare in materia di Enti locali.
L'iscrizione del sindaco ad un gruppo potrebbe incidere sul corretto e bilanciato esercizio delle funzioni di governo dell'ente.
Un comune con popolazione inferiore a 15.000 abitanti se intende introdurre la figura del presidente del consiglio potrà adottare un'apposita modifica statutaria che sarà applicabile a decorrere dalla successiva tornata elettorale.
Un'ulteriore modalità d'individuazione dell'assessore che garantisca il principio della parità di genere potrà essere esperita nominando assessore un soggetto esterno al consiglio, qualora tale figura sia prevista nello statuto.
I componenti degli organi di revisione contabile non possono assumere incarichi o consulenze presso organismi o istituzioni comunque sottoposti al controllo o vigilanza dell'ente locale
le commissioni consiliari previste dall’articolo 38, comma 6 del d.lgs. n. 267/2000, una volta istituite sulla base di una facoltativa previsione statutaria, sono disciplinate dall’apposito regolamento comunale con l’unico limite, posto dal legislatore, riguardante il rispetto del criterio proporzionale nella composizione. Ciò significa che le forze politiche presenti in consiglio devono essere il più possibile rispecchiate anche nelle commissioni, in modo che in ciascuna di esse ne sia riprodotto il peso numerico e di voto. I mutamenti che modificano i rapporti tra le forze politiche presenti in consiglio, incidendo sul numero dei gruppi ovvero sulla consistenza numerica degli stessi, non possono non influire sulla composizione delle commissioni consiliari che deve, pertanto, adeguarsi ai nuovi assetti.
Deve essere distinto il diritto di accesso dei consiglieri dalla disciplina di “accesso”, ma più correttamente si dovrebbe dire l’ingresso agli uffici comunali da parte sia dei privati cittadini che dei consiglieri comunali ed è importante sottolineare che si tratta di aspetti connessi ma diversi che, di conseguenza, rispondono a distinte regolamentazioni.
Pur operando in ambiti contigui, infatti, le due discipline regolamentari dovranno essere necessariamente distinte: l’una, infatti, trova il proprio fondamento nell’art. 38 del T.U.O.E.L. n. 267/2000, l’altra, per quanto attiene ai consiglieri, deriva automaticamente dall’art. 43, comma 2, del medesimo T.U.O.E.L..
Qualora, a seguito di eventuali vicende contenziose, sia stato necessario ripetere le elezioni amministrative in alcune sezioni, la normativa a cui si deve fare riferimento, riguardo alla composizione degli organi dell’ente, è quella vigente alla data delle elezioni originariamente tenutesi. In quanto l’intervento giurisdizionale ha comportato solamente il rinnovo di una fase del procedimento elettorale che, a tutti gli effetti, rimane quello iniziale.
Diritto di accesso. I permessi per costruire non sono soggetti a particolare riservatezza potendo essere conosciuti da qualsiasi cittadino, ferma restando la necessità del rispetto delle linee guida in materia di trattamento di dati personali per finalità di pubblicazione e diffusione di atti e documenti di enti locali, adottate dal Garante per la protezione dei dati personali con deliberazione n. 17 del 19 aprile 2007. Nondimeno, la legge n. 241/1990, all’art. 24, comma 3, dispone che “non sono ammissibili istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell'operato delle pubbliche amministrazioni”.
Non sembrano ricorrere le ipotesi di ineleggibilità e incompatibilità nel caso di assessore presso un comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti ed incarico di revisore dei conti presso una forma associativa nella stessa regione
Nei comuni privi di qualifica dirigenziale, quale quello di specie, le struttura organizzative di vertice, sono da considerarsi coincidenti con le posizioni organizzative istituite ai sensi dell’art. 8 e seguenti del CCNL 31.3.1999. Si ritiene che l’ente debba procedere ad adeguare il proprio regolamento al fine di renderlo attinente alla normativa contrattuale.
Le Sezioni Riunite della Corte dei conti con delib. n. 4/PAR/2012 del 3.2.2012 ha affermato il principio secondo cui “l’ente locale, in caso di reinternalizzazione di servizi precedentemente affidati a soggetti esterni non possa derogare alle norme introdotte dal legislatore statale in materia di contenimento della spesa per il personale, trattandosi di disposizioni. Di natura cogente, che rispondono a imprescindibili esigenze di riequilibrio della finanza pubblica per ragioni di coordinamento finanziario, connesse ad obiettivi nazionali ancorati al rispetto di rigidi obblighi comunitari”. Codesto Ente dovrà procedere al reintegro del proprio personale precedentemente conferito all’Unione.
Ai fini dell'individuazione del Presidente del collegio dei revisori dal componente che risulti aver ricoperto il maggior numero di incarichi presso enti locali, non rileva quello svolto presso i Consorzi
A decorrere dall'affidamento dell'incarico al nuovo organo di revisione unico di un'unione, i revisori in carica nei comuni membri decadono dai rispettivi incarichi.
Continua a rimanere nella competenza dell'ente ogni aspetto riguardante il funzionamento dell'organo di revisione, compresa l'adozione degli eventuali provvedimenti laddove vengano riscontrate le inadempienze previste
Nuovi compiti di verifica e controllo dei revisori dell'ente rispetto alle società partecipate richiedono la necessaria condizione di indipendenza e di terzietà dell'organo di revisione
Va attentamente valutata la sussistenza dell'ipotesi di incompatibilità o ineleggibilità del revisore in caso di rapporto intercorrente dell'ente con soggetto giuridico diverso, del quale il revisore è socio e Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione in ragione dei poteri realmente attribuiti ed esercitati dallo stesso all'interno della società incaricata. L'eventuale presenza di vizi di legittimità o nullità nei pareri inseriti negli atti deliberativi può essere rilevata solo presso il competente organo giurisdizionale.
Lo scrivente Ufficio, in linea con quanto sostenuto dall’ARAN, ha sempre escluso la possibilità di corrispondere al lavoratore che sia titolare di due posizioni organizzative, una doppia retribuzione di posizione. Nel caso di specie potrebbe essere attribuita esclusivamente una maggiore retribuzione di risultato che tenga conto del maggior onere di responsabilità lavorativa affidata. La retribuzione dovrà essere comunque contenuta entro il limite massimo stabilito dalla normativa contrattuale di cui all’art. 10 del CCNL 31.3.1999, pari al 25% della retribuzione di posizione connessa all’incarico attribuito.
I revisori sono rieleggibili per una sola volta, è superata la pronuncia del Consiglio di Stato che aveva sancito il divieto solo a seguito di due elezioni consecutive
Quindi l’esercizio congiunto delle funzioni fondamentali costituisce un obbligo di legge che consente delle economie che progressivamente si rifletteranno anche sulla spesa del personale, in quanto, in ossequio al principio di sana gestione, l’Ente dovrà necessariamente procedere a razionalizzare le proprie strutture burocratiche, tenendo conto delle attività rese in convenzione.
L’articolo 39, comma 2 del d.lgs. n. 267/2000, prevede l’obbligo di convocazione del Consiglio, con inserimento nell’ordine del giorno delle questioni proposte, quando venga richiesto, tra gli altri, da un quinto dei consiglieri.
La giurisprudenza prevalente in materia si è da tempo espressa affermando che, in caso di richiesta di convocazione del consiglio da parte di un quinto dei consiglieri, “al presidente del consiglio comunale spetta soltanto la verifica formale che la richiesta provenga dal prescritto numero di soggetti legittimati, mentre non può sindacarne l'oggetto, poiché spetta allo stesso consiglio nella sua totalità la verifica circa la legalità della convocazione e l'ammissibilità delle questioni da trattare, salvo che non si tratti di oggetto che, in quanto illecito, impossibile o per legge manifestamente estraneo alle competenze dell'assemblea in nessun caso potrebbe essere posto all'ordine del giorno” (v. in particolare, T.A.R. Piemonte, Sez. Il, 24 aprile 1996, n. 268).
Sedute di seconda convocazione. l’art. 38, co. 2 del dlgs. n. 267/2000 demanda al regolamento comunale, “..nel quadro dei principi stabiliti dallo statuto” la determinazione del “numero dei consiglieri necessario per la validità delle sedute”, con il limite che detto numero non può, in ogni caso, scendere sotto la soglia del “terzo dei consiglieri assegnati per legge all’ente, senza computare a tale fine il sindaco e il presidente della provincia”.
Tale disposizione va letta in combinato disposto con l’art. 273, comma 6, dello stesso dlgs n. 267/2000 il quale detta una disciplina transitoria che legittima l’applicazione, tra gli altri, dell’art.127 del T.U. n.148/1915 (e, quindi, delle previsioni regolamentari ad esso conformate), fino all’adeguamento statutario e regolamentare ai nuovi canoni previsti dal surriferito dlgs n. 267/2000 nella materia considerata. Con riferimento alle sedute di seconda convocazione l’art.127 del T.U. n.148/1915 dispone che Le deliberazioni sono valide, purchè intervengano almeno quattro membri.
Gli incarichi fiduciari conferiti dal Sindaco ex art. 110 del citato Dlgs 267/2000, come quelli ex art. 90 sono strettamente legati alla durata del mandato, pertanto gli stessi decadono nel momento della cessazione del mandato. Nel caso in esame la scadenza dei due incarichi di cui trattasi è stata fissata a quella del mandato sindacale, si ritiene che detti incarichi cessino con le dimissioni del Sindaco, non risultando, nella fattispecie conferente il richiamo operato al citato art. 19, comma 2.
Revoca presidente consiglio comunale. Qualora il numero dei sottoscrittori per la validità della presentazione della proposta di revoca del presidente del consiglio comunale corrisponda ad un numero decimale, si ritiene che, in mancanza di apposite prescrizioni statutarie o regolamentari, sia legittimamente applicabile il criterio dell’arrotondamento aritmetico, in quanto richiamato espressamente, a vario titolo, in più disposizioni del citato d.lgs. n. 267/2000 (cfr artt. 47, comma 1, 71, comma 8, 73, comma 1, 75, comma 8).
Nell’ambito dell’attribuzione al consiglio comunale dell’autonomia funzionale ed organizzativa (art. 38, comma 3, TUEL) si riconduce quella potestà di regolare opportunamente, con apposite norme, ogni aspetto attinente al funzionamento dell’assemblea, tra cui anche quello della registrazione del dibattito e delle votazioni con mezzi audiovisivi. La scrivente ritiene opportuno che, al fine di poter corrispondere ad eventuali richieste formulate dai gruppi consiliari o da singoli consiglieri di poter effettuare videoriprese delle sedute del consiglio comunale, gli enti locali si dotino di un’apposita normativa regolamentare recante la disciplina della materia in argomento.