Possibilità per il sindaco di far parte di un gruppo consiliare
L'iscrizione del sindaco ad un gruppo potrebbe incidere sul corretto e bilanciato esercizio delle funzioni di governo dell'ente.
Raccolta di pareri espressi da questo Dipartimento nelle materie di propria competenza, in particolare in materia di Enti locali.
L'iscrizione del sindaco ad un gruppo potrebbe incidere sul corretto e bilanciato esercizio delle funzioni di governo dell'ente.
Un comune con popolazione inferiore a 15.000 abitanti se intende introdurre la figura del presidente del consiglio potrà adottare un'apposita modifica statutaria che sarà applicabile a decorrere dalla successiva tornata elettorale.
Un'ulteriore modalità d'individuazione dell'assessore che garantisca il principio della parità di genere potrà essere esperita nominando assessore un soggetto esterno al consiglio, qualora tale figura sia prevista nello statuto.
I componenti degli organi di revisione contabile non possono assumere incarichi o consulenze presso organismi o istituzioni comunque sottoposti al controllo o vigilanza dell'ente locale
Le commissioni consiliari previste dall’articolo 38, comma 6 del d.lgs. n. 267/2000, una volta istituite sulla base di una facoltativa previsione statutaria, sono disciplinate dall’apposito regolamento comunale con l’unico limite, posto dal legislatore, riguardante il rispetto del criterio proporzionale nella composizione.
Ciò significa che le forze politiche presenti in consiglio devono essere il più possibile rispecchiate anche nelle commissioni, in modo che in ciascuna di esse ne sia riprodotto il peso numerico e di voto. La legge non fornisce una definizione di maggioranza o di minoranza. Talché, per maggioranza non può che intendersi il gruppo o la coalizione che sostiene il sindaco, mentre per minoranza si intendono le liste che non esprimono il sindaco e, dunque, i gruppi di opposizione. La collocazione dinamica dei consiglieri nei vari gruppi costituisce il parametro di individuazione della loro posizione maggioritaria o minoritaria ai fini della corretta formazione delle varie commissioni.
la richiesta di parere sulla legittimità della convocazione della seduta del consiglio comunale non può, allo stato dei fatti, essere oggetto di risposta in quanto l’attività di consulenza svolta da quest’amministrazione, nell’ambito di una collaborazione con gli enti locali, non può che essere propedeutica all’esercizio dei poteri propri degli amministratori locali.
Infatti, in conseguenza della riforma costituzionale in materia, che ha comportato l’abrogazione di ogni forma di controllo amministrativo sugli enti locali, gli eventuali vizi di legittimità degli atti adottati possono essere fatti valere solo nelle competenti sedi giurisdizionali, secondo le consuete regole vigenti in materia.
È opportuno formalizzare il rinnovo del revisore da parte del consiglio della comunità montana in scioglimento anche nel caso in cui sia imminente l'insediamento del Commissario liquidatore
La legge n. 215/2012 ha modificato il comma 3 dell’art. 6 del d.lgs.vo n. 267/2000, prevedendo che gli statuti comunali e provinciali stabiliscono norme per assicurare condizioni di pari opportunità tra uomo e donna e per “garantire”, anziché promuove come nella precedente formulazione, la presenza di entrambi i sessi nelle giunte e negli organi collegiali non elettivi del comune e della provincia, nonché degli enti, aziende ed istituzioni da essi dipendenti. Per i comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, si fa rilevare che la novella legislativa se da un lato impone all’ente di adeguare il proprio statuto alle previsioni volte a garantire la presenza di entrambi i sessi nelle giunte, dall’altro non reca in modo espresso l’obbligo di prevedere la nomina di assessori c.d. esterni, rimanendo nelle prerogative dell’ente la facoltà di autodeterminarsi in tal senso.
SUSSISTE OBBLIGO DI TRASPARENZA PER I TITOLARI DI CARICHE ELETTIVE, MA NON SUSSISTE PER I COMPONENTI DELLE COMMISSIONI STRAORDINARIE INCARICATE DELLA GESTIONE DI ENTI SCIOLTI PER FENOMENI DI INFILTRAZIONE E CONDIZIONAMENTO MAFIOSO.
Non essendo intervenute modifiche normative in materia non possono che confermarsi le istruzioni impartite da questo Ministero con note emanate dal Dipartimento di PS. Nella circolare n. 30, che ha trattato nello specifico la problematica riguardante il conferimento della qualifica di ausiliare del traffico ai lavoratori socialmente utili, si deve ritenere preclusa la possibilità di attribuire le predette funzioni di ausiliari del traffico a soggetti diversi da quelli espressamente indicati dalla normativa di riferimento.
L’art. 42 stabilisce che sono possibili 6 proroghe in 36 mesi, elevabili a 6 proroghe in 42 mesi se nei 24 mesi sono state fatte solo due proroghe. Per quanto riguarda la trasformazione del contratto a tempo determinato, l’art. 43 dispone che la trasformazione può avvenire dopo 42 mesi di somministrazione con l’agenzia e dopo 36 mesi se il periodo lavorato è presso lo stesso datore di lavoro utilizzatore. Nella fattispecie rappresentata si deve ritenere raggiunto il limite massimo di 36 mesi fissato dalla normativa, tenuto conto che il lavoratore ha svolto la sua missione per la durata di 36 mesi presso lo stesso datore di lavoro utilizzatore.
Funzionamento delle commissioni consiliari permanenti. La previsione recata dal regolamento delle commissioni consiliari permanenti in base alla quale le funzioni di segretario verbalizzante vengano svolte da un consigliere comunale, componente di ciascuna commissione, appositamente eletto in seno alla stessa appare compatibile con le previsioni normative che si sono succedute in tema di c.d. spending review, nonché con il criterio di economicità quale principio generale dell’ordinamento.
L’Ente, nella sua autonomia amministrativa, può decidere i termini e le modalità con cui procedere al rimborso delle spese di viaggio del revisore dei conti
Le dimissioni volontarie si configurano come tipologia di cessazione dall'incarico diversa da quella della scadenza dell'incarico stesso per cui, ove le relative modalità non siano state disciplinate dal regolamento di contabilità dell'ente, non può intendersi come obbligatoria la permanenza in carica del revisore, anche se lo stesso è tenuto a completare le attività urgenti
Si fa presente che l’art. 9, comma 28 del D.L. 78/2012 dispone che a decorrere dal 2013 gli enti possono superare il limite del 50% della spesa sostenuta nell’anno 2009 per le assunzioni a tempo determinato con forme flessibili per le assunzioni strettamente necessarie a garantire l’esercizio di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale, fermo restando che, comunque, la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta le stesse finalità dell’anno 2009.
La problematica è stata affrontata dal consiglio di Stato, Sez. V, con sentenza 871/2010, che ha ritenuto che la mancata pubblicazione per estratto del bando di concorso contrasti, insanabilmente con le disposizioni di cui all’art. 4 del D.P.R. 487/1994 che prescrive la pubblicazione del predetto bando nella Gazzetta Ufficiale.
ORA IL DELITTO DI ABUSO D'UFFICIO ART. 323 C.P. E' ELENCATO FRA I REATI DI MAGGIOR ALLARME SOCIALE PER IL QUALE LA CONDANNA DEFINITIVA COMPORTA L'INCANDIDABILITA' O LA DECADENZA DI DIRITTO DALLA CARICA RICOPERTA DALLA DATA DEL PASSAGGIO IN GIUDICATO DELLA SENTENZA DI CONDANNA- L'ENTRATA IN VIGORE SUCCESSIVA DELLA NUOVA NORMATIVA, NEL CASO IN ESAME NON CONFIGUREBBE L'IPOTESI DECADENZIALE PREVISTA.
L'incarico di revisione economico-finanziario non può essere esercitato dai dipendenti delle province, relativamente agli enti locali compresi nella circoscrizione territoriale di competenza
La concessione del buono pasto è regolata dagli artt. 45 e 46 del CCNL del 14.9.2000 che stabiliscono i criteri e le modalità per la corresponsione dello stesso. Peraltro l’art. 8 del D.L.gs n. 486/1998, ha esteso, ai lavoratori impegnati in attività socialmente utili una serie di istituti previsti per il personale dipendente, ad esempio le ferie, malattie ecc.. Non si è tuttavia rinvenuta alcuna disposizione che consente l’estensione del buono pasto ai predetti lavoratori, tenuto conto della disposizione contenuta nell’art. 5, comma 7 del d.l. n. 95/2012 che nel determinare in 7,00 euro il valore nominale massimo attribuibile impone alle università statali, l’obbligo di riconoscere il buono pasto esclusivamente al personale contrattualizzato.
L’art. 3 comma 61 della legge 350/2003 ha esteso a tutte le amministrazioni pubbliche e quindi anche agli enti locali la possibilità di attingere a graduatorie tuttora valide di altre amministrazioni, previo accordo tra le stesse e nel rispetto dei limiti assunzionali vigenti. Nella fattispecie in esame non sembra che ricorrano le richiamate condizioni fissate dal citato art. 91.
La disciplina dell'attività di revisione di una comunità montana soppressa in stato di liquidazione è sottoposta alle particolari disposizioni previste dalle leggi regionali, che potrebbero configurarsi come derogatorie delle disposizioni dell'ordinamento degli enti locali
contratti di sponsorizzazione. La normativa di riferimento è costituita dall’art. 43, comma 1, della legge del 27 dicembre 1997, n. 449. La competenza è del consiglio comunale
Il quadro ordinamentale delle autonomie locali non prevede ipotesi di sostituzione della figura del revisore, né tanto meno contempla la possibilità di nomina di un commissario ad acta per il compimento di singoli atti che rientrano nelle funzioni del revisore stesso
La rieleggibilità dei revisori, prevista dal citato articolo 235 del decreto legislativo n.267 del 2000, in vigenza delle nuove modalità di scelta, è riferita alla possibilità per un revisore, comunque scelto mediante estrazione dall'elenco, di espletare presso lo stesso ente il secondo incarico