L'organo di revisione unionale è monocratico se l'unione gestisce in forma associata tutte le funzioni fondamentali solo per alcuni comuni.
Si osserva preliminarmente che la fattispecie portata all'attenzione presenta aspetti peculiari e diversi da quelli esaminati nella circolare ministeriale del 24 giugno 2013, in quanto si è in presenza di una unione in cui solo per 2 comuni (peraltro di ridotta dimensione demografica) vengono associate tutte le funzioni fondamentali, trattandosi di comuni soggetti alla previsione di cui al comma 28 del citato articolo 14 del decreto legge 31 maggio 2010 n.78, mentre per gli altri non ricorre tale obbligo.
Di fatto, ci si trova di fronte ad una unione che agisce in parte sulla base delle disposizioni di cui al richiamato articolo 14 del decreto legge n.78 del 2010 (associazionismo obbligatorio) e in parte di quelle previste dall'articolo 32 del decreto legislativo n.267 del 2000 (associazionismo non obbligatorio).
A ciò occorre coordinare le disposizione in materia di composizione dell'organo di revisione economico finanziario dell'ente.
In proposito, si deve confermare quanto già rappresentato con circolare ministeriale del 24 giugno 2013, ossia che il presupposto per l'applicazione del comma 3-bis dell'articolo 234 del decreto legislativo n.267 del 2000, va individuato nell'effettivo esercizio da parte dell'unione di tutte le funzioni fondamentali dei comuni membri. Invece, nelle unioni di comuni che non esercitano in forma associata tutte le funzioni fondamentali dei comuni membri, come per la fattispecie in esame, l'organo di revisione economico-finanziaria, a norma dell'articolo 234, comma 3, del citato decreto legislativo n.267 del 2000, resta costituito da un solo componente.
Va, del resto, osservato che la delicatezza e l'importanza dei compiti affidati all'organo di revisione economico-finanziaria inducono ad avere attenzione del contesto in cui tali compiti possano essere esplicati efficacemente. In altri termini, è necessario che la revisione economica finanziaria, nell'ambito di comuni facenti parte dell'unione e che non hanno associato le funzioni fondamentali, possa essere svolta da un organo-distinto da quello dell'unione-in quanto è nel comune che permane e viene esercitata una parte rilevante delle funzioni.
Pertanto, si ritiene che, nella fattispecie portata all'attenzione, l'organo di revisione dell'unione continui ad essere costituito, a norma dell'articolo 234, comma 3, del decreto legislativo n.267 del 2000, da un solo componente, nella considerazione che solo per 2 comuni membri su 6-peraltro di ridotta dimensione demografica-risultano gestite in forma associata tutte le funzioni fondamentali.