Rinnovo incarico presso lo stesso ente

Finanza locale
12 Aprile 2013
Categoria 
21.02 Nomina dei revisori degli enti locali
Sintesi/Massima 

La rieleggibilità dei revisori, prevista dal citato articolo 235 del decreto legislativo n.267 del 2000, in vigenza delle nuove modalità di scelta, è riferita alla possibilità per un revisore, comunque scelto mediante estrazione dall'elenco, di espletare presso lo stesso ente il secondo incarico

Testo 

Una Prefettura ha trasmesso, per le valutazioni di questo Ministero, copia della richiesta di parere formulata da un comune in ordine alla possibilità di procedere al rinnovo, per un secondo triennio, del collegio dei revisori dei conti in scadenza, avvalendosi delle disposizioni di cui all'articolo 235 del TUEL, che, ad avviso del comune. non avrebbe subito alcuna modifica normativa per effetto dell'articolo 16, comma 25, del decreto legge 13 agosto 2011, n.138, per cui, anche in vigenza di tale disposizione, rimarrebbe impregiudicata la possibilità per l'ente di rieleggere per un secondo triennio i revisori in scadenza.
In relazione alla prospettata interpretazione, la Prefettura chiede l'avviso di questo Ministero.
Al riguardo, si rappresenta quanto segue.
Come è noto l'articolo 16, comma 25, del citato decreto legge n.138 del 2011, ha previsto che, a decorrere da primo rinnovo dell'organo di revisione successivo alla data di entrata in vigore dello stesso decreto legge, i revisori dei conti degli enti locali sono scelti mediante estrazione da un apposito elenco.
Detta disposizione, pur senza apportare espresse modifiche alle previsioni di cui all'articolo 234 e seguenti del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, ha innovato sostanzialmente le modalità di scelta dei revisori dei conti degli enti locali, i quali, ferma restando la nomina con delibera del consiglio dell'ente, vengono scelti mediante estrazione a sorte da un apposito elenco.
Con decreto del Ministro dell'interno 15 febbraio 2012, n.23, in attuazione della predetta disposizione, sono state definite le modalità di istituzione e tenuta dell'elenco dei revisori dei conti degli enti locali e le nuove modalità di scelta dei revisori.
Le predette disposizioni, normative e regolamentari, hanno avuto efficacia a decorrere dalla data di effettivo avvio del nuovo sistema di scelta dei revisori, avvenuto, a norma di quanto previsto dall'articolo 5 del citato decreto ministeriale, in data 10 dicembre 2012.
A decorrere da tale data, pertanto, ferma restando la nomina dei revisori con deliberazione del consiglio dell'ente e la vigenza degli altri istituti non modificati dalle richiamate disposizioni, i revisori sono scelti con le modalità previste dal citato regolamento.
Da tale data resta, quindi, preclusa anche la possibilità di rieleggere gli stessi revisori per un secondo incarico, consentita in vigenza delle previgenti modalità di scelta e in forza del disposto di cui all'articolo 235, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, che prevede che i "revisori sono rieleggibili per una sola volta".
Risulta evidente che, essendo la scelta dei revisori da nominare demandata all'estrazione casuale dall'apposito elenco, non possa più procedersi alla nomina dei medesimi revisori in scadenza, che si concretizzerebbe nella scelta dei nominativi da nominare, in palese contrasto, quindi, con le nuove modalità di scelta previste dall'articolo 16, comma 25, del citato decreto legge n.138 del 2011.
Si ritiene che la rieleggibilità dei revisori per una sola volta, prevista dal citato articolo 235 del decreto legislativo n.267 del 2000, debba intendersi riferita, in vigenza della nuove modalità di scelta, alla possibilità per un revisore, comunque scelto mediante estrazione dall'elenco, di espletare presso lo stesso ente non più di due incarichi.
In ordine al richiamo fatto dal comune all'orientamento espresso dalla Corte dei Conti - Sezione regionale di controllo della Basilicata (delibera n.125 del 2011), si osserva che con tale deliberazione la predetta Corte conferma pienamente il carattere innovativo delle disposizioni di cui al citato articolo 16, comma 25, relativamente alle nuove modalità di scelta dei revisori, la cui efficacia necessita, naturalmente, della pena operatività del nuovo sistema di scelta, limitandosi a rilevare l'invarianza degli altri istituti previsti dalle disposizioni di cui agli articolo 234 e seguenti del citato decreto legislativo n.267 del 2000, non modificati da tale innovazione, tra i quali quello della prorogatio, cui si riferisce  il passaggio citato nella nota del comune.
Per quanto sopra esposto, si ritiene che l'ente non possa in alcun modo rieleggere i componenti del collegio di revisione in scadenza, ma debba procedere al rinnovo dell'organo con le modalità previste dal richiamato decreto del Ministro dell'interno n.23 del 2012.