Risulta valida la nomina di un revisore sorteggiato dall'elenco dell'anno precedente anche se non iscritto nell'anno corrente
Con nota di un comune si rappresenta che il nominativo estratto da una Prefettura-Utg per la nomina a revisore dei conti, pur se risultava iscritto nell'elenco dei revisori dei conti degli enti locali tenuto presso questo Ministero approvato con decreto ministeriale 27 novembre 2012, non risulta più iscritto nel successivo elenco approvato con decreto ministeriale 28 febbraio 2013.
L'ente chiede di sapere se si debba procedere alla nomina dello stesso o se lo stesso debba essere ritenuto non in possesso dei requisiti ovvero si debba procedere alla nomina del successivo nominativo estratto dalla Prefettura-Utg, quale prima riserva.
In proposito, si rappresenta che è necessario procedere alla nomina del primo nominativo estratto in quanto il possesso del requisito previsto dalla normativa circa l'iscrizione nell'elenco dei revisori dei conti degli enti locali va verificato alla data di estrazione a sorte, data alla quale il predetto nominativo risultava iscritto nell'elenco approvato con decreto ministeriale del 27 novembre 2012.
Del resto, è lo stesso articolo 8, comma 2, del decreto del Ministro dell'interno 15 febbraio 2012, n.23, che fa riferimento a tale momento quando prescrive che dall'elenco dei revisori dei conti per la fase di prima applicazione dello stesso decreto vengono "estratti i nominativi dei revisori dei conti fino alla data del 28 febbraio 2013".
Ne consegue che la circostanza dovuta al fatto che il comune non abbia ancora proceduto alla nomina non può far venire meno il titolo a ricoprire l'incarico, sempre che non siano sussistenti altre cause di impedimento.
In ogni caso, si deve segnalare l'esigenza che la nomina da parte degli enti segua rapidamente la designazione in quanto tutto il procedimento di scelta previsto dal citato decreto del Ministro dell'interno 15 febbraio 2012, n.23, è ispirato da una tempistica precisa diretta ad assicurare la continuità della funzione dell'organo di revisione economico-finanziario (articolo 5, comma 2).
In tal modo possono essere evitate le urgenze connesse ai termini di scadenza per l'approvazione di alcuni atti in cui e prevista l'espressione di pareri o l'esercizio di attività da parte del revisore, come - ad esempio - la segnalata approvazione del rendiconto di gestione 2012.