Addebito contributo affido minore.

Territorio e autonomie locali
9 Aprile 2013
Categoria 
04.01 Funzioni e Compiti
Sintesi/Massima 

La disciplina di riferimento per determinare la residenza di un minore è l’art. 45 del codice civile, per il quale “il minore ha il domicilio nel luogo di residenza della famiglia o del tutore”.
Per quanto riguarda l’attribuzione degli oneri connessi alla degenza di un soggetto presso strutture residenziali, la legge n. 328/2000 stabilisce, all’art. 6, il principio che essi siano imputabili all’ente presso il quale, prima del ricovero, il soggetto abbia la propria residenza.

Testo 

Con la allegata nota, il Comune di .. ha formulato un quesito concernente il pagamento del contributo in favore della famiglia affidataria di un minore residente in un altro comune.
In particolare, il comune in oggetto ha chiesto di conoscere quale sia il soggetto tenuto al pagamento della quota concernente l'affido di un minore residente presso il Comune di ..

Si fa rilevare, preliminarmente, che l'art. 6 della legge 8 novembre 2000, n. 328, nel disciplinare le funzioni dei comuni in materia di sistema integrato di interventi e servizi sociali, ha articolato gli interventi e le competenze comunali nell'ambito della più ampia programmazione regionale, si ritiene che la presente questione, per ulteriori specifici aspetti di competenza, possa essere sottoposta alle valutazioni dei competenti Uffici della Regione.

Tuttavia, pur non conoscendo nel suo dettaglio la situazione giuridica del caso in esame, in linea generale si rappresentano le seguenti considerazioni al fine di contribuire a dirimere la controversia sorta tra i due enti e relativa ad un minore.

La disciplina di riferimento per determinare la residenza di un minore è l'art. 45 del codice civile, per il quale 'il minore ha il domicilio nel luogo di residenza della famiglia o del tutore'.
Per quanto riguarda l'attribuzione degli oneri connessi alla degenza di un soggetto presso strutture residenziali, la legge n. 328/2000 stabilisce, all'art. 6, il principio che essi siano imputabili all'ente presso il quale, prima del ricovero, il soggetto abbia la propria residenza.
Pertanto, a parere di quest'ufficio, le due norme non appaiono porre problemi interpretativi.
Sulla base dell'orientamento interpretativo reso da questo Ufficio in casi simili, si osserva che la norma di riferimento (art. 6, comma 4, della legge n. 328 dell'8.11.2000) prevede che 'per i soggetti per i quali si renda necessario il ricovero stabile presso strutture residenziali, il comune nel quale essi hanno la residenza prima del ricovero, previamente informato, assume gli obblighi connessi all'eventuale integrazione economica'.

Tale disposizione ha inteso introdurre il criterio della residenza, corrispondendo all'esigenza di tutela dei soggetti più deboli della società, ossia quelle persone bisognose di un'assistenza cui non sono in grado di fare fronte economicamente.
Si è cercato di fissare un criterio di imputazione delle spese semplice ed univoco, in modo da evitare accertamenti, spesso complessi, in ordine al maturare del biennio già prescritto dall'art. 72 della legge n. 6972/1890 (c.d. Legge Crispi) - abrogato dall'art. 30, della citata legge 8 novembre 2000, n. 328 - e, quindi, rendendo ininfluenti, ai fini dell'imputazione degli oneri, eventuali trasferimenti di residenza degli interessati e i motivi di tali trasferimenti, nonché si è voluto sgravare il Comune ove ha sede la struttura assistenziale in cui viene ricoverato l'utente, dall'onere di accollo economico.
In tal senso il legislatore ha voluto radicare la competenza sempre nel comune nel quale gli interessati o, nel caso di minori, i genitori esercenti la potestà o il tutore hanno la residenza al momento in cui la prestazione ha inizio. .
La disposizione in esame tende anche a fornire un criterio per la risoluzione di eventuali contenziosi tra regioni, qualora gli assistititi vengano ospitati in strutture site in regione diversa da quella in cui hanno la residenza, data la non uniforme disciplina che la materia trova nelle varie legislazioni regionali.
Sotto quest'ultimo profilo, si può rilevare come la valenza precettiva dell' art. 6 della citata legge n. 328/2000 abbia ricevuto un rafforzamento ed una più ampia legittimazione a seguito delle modifiche apportate dalla legge costituzionale n. 3/2001 al Titolo V della Parte II della Costituzione; l'art. 117, comma 2, lett. m) del testo novellato, che, infatti, affida alla legislazione esclusiva dello Stato la 'determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali', al cui ambito appare riconducibile la disciplina volta a garantire, comunque, la fruizione delle forme assistenziali a favore dei minori nei casi in cui la loro erogazione possa astrattamente coinvolgere più soggetti istituzionali.

Per quanto premesso, si ritiene che anche nel caso di specie l'ente competente a sostenere gli oneri derivanti dal ricovero di persone in stato di disagio e dei figli minori, ed ospitati in struttura residenziale o affidati a famiglie, è quello nel quale gli interessati o, nel caso di minori, i genitori esercenti la patria potestà o il tutore hanno la residenza al momento in cui la prestazione assistenziale ha avuto inizio, a nulla rilevando i successivi cambiamenti di residenza dei genitori.
Si prega di portare a conoscenza del comune richiedente, il contenuto della presente nei modi ritenuti più opportuni.