L’ente in primo luogo deve disporre la modifica del profilo professionale del dipendente
al fine di adibirlo all’espletamento di altre mansioni adeguate alle proprie capacità. Si dovrà inoltre provvedere al collocamento obbligatorio di un centralinista non vedente in base all’art. 3 comma 2 della legge 113/1985. Il Dipartimento della Funzione Pubblica nel parere 17466 del 30.4.2012, ha infatti ritenuto che l’utilizzo di apparecchiatura telefonica automatica non obbliga le amministrazioni ad assumere centralinisti non vedenti.
Con una nota una Amministrazione ha preliminarmente evidenziato che in una data ha provveduto ad assumere per il collocamento obbligatorio un centralinista non vedente ai sensi della legge 482/68 e che il dipendente, a seguito di intervento chirurgico ad entrambi gli occhi, ha riacquistato la vista ed è stato riconosciuto idoneo anche a mansioni che prevedono l'uso della vista dalla Commissione Medica di verifica.
Nel fare conoscere altresì che momentaneamente il dipendente continua a svolgere le mansioni di centralinista avendo acquisito negli anni esperienza e professionalità, codesta Amministrazione ha chiesto di conoscere se, anche in deroga a disposizioni che limitino le assunzioni, così come prescrive la specifica disciplina di cui all'art. 3, comma 2 della legge n. 113/1985, debba obbligatoriamente assumere un privo della vista iscritto all'albo professionale, nonostante incorra nel divieto di assunzione di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi tipologia contrattuale previsto dall'art. 76, comma 7, della legge n. 133/2008, avendo un incidenza di spese di personale sulle spese correnti superiore al 50 % (59,06%).
Al riguardo, in primo luogo si ritiene che l'ente debba disporre la modifica del profilo professionale del dipendente in questione, al fine di adibirlo all'espletamento di altre mansioni adeguate alle proprie capacità e rispondenti ad effettive esigenze del comune, mansioni che - ai sensi dell'art. 3, comma 2 del c.c.n.l. del 31.3.1999 - debbono essere equivalenti ed esigibili nell'ambito della categoria di appartenenza. In secondo luogo codesta Amministrazione dovrà provvedere al collocamento obbligatorio di un centralinista non vedente poiché la specifica disciplina dettata dall'art. 3, comma 2, della legge n. 113/1985, obbliga le amministrazioni pubbliche ad assumere anche in deroga ai vincoli assunzionali in vigore.
Si rappresenta, tuttavia, che secondo quanto dettato dalla normativa in argomento i centralini telefonici in relazione ai quali si applicano le disposizioni della legge n. 113/1985, sono quelli per i quali le norme tecniche prevedano l'impiego di uno o più posti operatore o che comunque siano dotati di uno o più posti operatore, pertanto ai fini dell'obbligo assunzionale prescritto dal comma 2 del citato art. 3, occorre che venga verificata la sussistenza delle caratteristiche tecniche del centralino telefonico (cfr. circolare dell'allora ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 88/1986 e TAR Piemonte, sez. I, 4 settembre 1998, n. 345). Il Dipartimento della Funzione Pubblica nel parere n. 17466 del 30.4.2012, ha, infatti, ritenuto che l'utilizzo di apparecchiatura telefonica automatica non obbliga le amministrazioni ad assumere centralinisti non vedenti.