Ai sensi dell’art. 16 comma 31 della legge 148/2011, i comuni con popolazione compresa tra i 1001 e 5000 abitanti sono tenuti dall’anno in corso ad osservare la disciplina sul patto di stabilità interno, e pertanto, sono assoggettati alla normativa relativa alle spese di personale e ai vincoli assunzioni dettata dal citato art. 1 commi 577, 557 bis e 557 ter, come affermato dalla Corte dei Conti sez. autonomie con deliberazione 6/2012 (da ultimo Corte dei Conti, sez. Veneto, n. 21/2013.
Con una nota un Comune, nel far presente di essere soggetto dall'anno in corso al patto di stabilità interno e di aver avuto nel triennio 2010-2012 n. 5 cessazioni mai coperte, ha chiesto di conoscere: quali siano i vincoli da osservare per la programmazione triennale del fabbisogno del personale; da quale anno deve essere osservata la disposizione di cui all'art. 1 comma 557 della legge 296/2006; se il limite del 40% della spesa del personale cessato prescinda dalle unità da assumere.
Al riguardo, si fa presente che, ai sensi dell'art. 16 comma 31 della legge 148/2011, i comuni con popolazione compresa tra i 1001 e 5000 abitanti, sono tenuti dall'anno in corso ad osservare la disciplina sul patto di stabilità interno e, pertanto, sono assoggettati alla normativa relativa alle spese di personale e ai vincoli assunzionali dettata dal citato art. 1 commi 557, 557 bis e 557 ter., così come affermato dalla Corte dei Conti, sez autonomie, con deliberazione n. 6/2012 ( da ultimo Corte dei Conti, sez. Veneto, n. 21/2013).
In particolare la suddetta Corte dei Conti ha rilevato che sebbene non siano state previste specifiche disposizioni di diritto intertemporale volte a regolare il passaggio tra la disciplina dettata dal comma 562 dell'art. 1 della citata legge 296/2006 e quella del richiamato comma 557, l'estensione della disciplina del patto di stabilità è avvenuta assicurando, comunque, un congruo arco temporale durante il quale gli enti con popolazione inferiore a 5000 ab. potranno provvedere a riprogrammare non solo le procedure di reclutamento, in linea con le richiamate disposizioni vincolistiche, ma anche i livelli complessivi di spesa, così da renderli compatibili con gli obiettivi di saldo finanziario che, per l'anno 2013, i predetti Comuni con popolazione compresa tra i 1001 e 5000 ab. otterranno moltiplicando alla media della spesa corrente registrata negli anni 2006-2008 l'aliquota percentuale stabilita dall'art. 31 comma 2 della legge 183/2011.
Per quanto riguarda l'ultimo quesito si ritiene che il limite assunzionale del 40% di cui all'art. 76 comma 7 della legge 133/2008 e s.m.i. possa prescindere dalle unità di personale da assumere potendo essere previste anche assunzioni part-time purchè rientranti nel suddetto limite di spesa, nonché nel limite percentuale previsto dalla normativa contrattuale di cui all' art. 4 del CCNL 14.9.2000.