Le dimissioni di un componente del collegio dei revisori non comportano la cessazione dell'organo collegiale, ma solo la necessità di procedere alla sostituzione del componente dimissionario
Si fa riferimento alla nota con la quale una Prefettura, in occasione della sostituzione di un revisore dei conti dimissionario, ha proceduto al sorteggio dei componenti dell'intero collegio. In proposito, è stato chiesto di conoscere se la procedura seguita sia corretta o se, per converso, debba riguardare solo la sostituzione del revisore dimissionario ed in tale seconda ipotesi se il sorteggio effettuato possa comunque ritenersi valido, in ordine ai primi tre nominativi estratti o se occorra procedere a nuovo sorteggio. In relazione a quanto rappresentato, si esprimono le seguenti osservazioni. Le dimissioni di un componente del collegio dei revisori non comportano la cessazione dell'organo collegiale, ma solo la necessità di procedere alla sostituzione del componente dimissionario. Al riguardo trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 235, comma 1 secondo periodo (Ove nei collegi si proceda a sostituzione di un singolo componente Ia durata dell'incarico del nuovo revisore è limitata al tempo residuo sino alia scadenza del termine triennale, calcolata a decorrere dalla nomina dell'intero collegio.) del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali alla luce dei nuovi criteri di scelta previsti dal decreto 15 febbraio 2012 n.23. Tanto premesso, considerata la fattispecie verificatasi, si ritiene che il sorteggio effettuato possa ritenersi valido in relazione ai primi tre nominativi estratti come prospettato dalla Prefettura, di cui il primo designato per la nomina.