Requisiti di iscrizione all'elenco. Conseguimento

Finanza locale
13 Gennaio 2014
Categoria 
21.01 Elenco dei revisori degli enti locali
Sintesi/Massima 

I requisiti per l'iscrizione all'elenco, in mancanza di previsione normativa di specifici termini di conseguimento, devono essere posseduti al momento della presentazione della domanda

Testo 

Un revisore. in riferimento all'avviso per la presentazione delle domande di iscrizione all'elenco dei revisori dei conti degli enti locali per l'aggiornamento dell'elenco a decorrere dall'1 gennaio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 novembre 2013, lamenta che la determinazione del termine utile per la presentazione delle domande al 12 dicembre 2013, ossia 30 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso, avrebbe immotivatamente escluso dalla possibilità di inserimento nell'elenco tutti coloro che avrebbero maturato il prescritto requisito dell'anzianità minima di iscrizione all'ordine dei dottori commercialisti o al Registro dei revisori legali tra il 13 dicembre e il 31 dicembre 2013 dovendo essere i requisiti richiesti posseduti alla data di scadenza del temine utile per la presentazione delle domande. In relazione alla lamentata situazione, il revisore chiede, quindi, un intervento risolutivo atto a prevedere la possibilità di iscrizione nell'elenco in questione anche a tutti coloro che avranno integrato i previsti requisiti entro il termine del corrente anno.
Al riguardo, si rappresenta quanto segue.
L'avviso pubblico per l'iscrizione nell'elenco dei revisori dei conti degli enti locali - Anno 2014 - Presentazione di nuove domande e adempimenti per i soggetti già iscritti, anticipato nel sito internet di questa Direzione Centrale il 7 novembre 2013 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4^ Serie Speciale - Concorsi ed Esami - n.89 del 12 novembre 2013, è stato emanato in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 8 del Regolamento approvato con decreto del Ministro dell'interno 15 febbraio 2013, n.23, il quale prevede che l'elenco dei revisori dei conti degli enti locali dovrà essere aggiornato annualmente al 1° gennaio di ciascun anno, a decorrere dal 1° gennaio 2014, in relazione alla dimostrazione del permanere dei requisiti di cui all'articolo 3 dello stesso regolamento per i soggetti già iscritti, a pena di cancellazione, nonché alla presentazione di nuove domande di iscrizione, secondo modalità e termini fissati con apposito avviso da diramare sulle pagine del sito internet del Dipartimento per gli affari interni e territoriali di questo Ministero.
Al fine di consentire il prescritto aggiornamento dell'elenco con validità dal 1° gennaio 2014, si è provveduto, quindi, con il citato avviso pubblico a dare corso all’attivazione delle procedure preordinate all'aggiornamento stesso, tenendo conto dei tempi tecnici minimi necessari, fissando il termine perentorio per la presentazione delle domande entro trenta giorno dalla data di pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale (12 dicembre 2013) e prevedendo che i prescritti requisiti debbano essere conseguiti alla data di scadenza del termine utile.
Quanto alla lamentata presunta discriminazione derivante dalla determinazione del predetto termine utile nei confronti dei soggetti che dovessero conseguire il requisito minimo di iscrizione agli ordini o registro di appartenenza nel periodo tra il 13 e il 31 dicembre 2013, si osserva che l'articolo 3 del citato Regolamento, relativo ai requisiti necessari per l'inserimento nell'elenco, mentre fissa il periodo nel quale devono essere annualmente conseguiti i crediti formativi (1° gennaio-30 novembre dell’anno precedente), non prevede specifici termini di conseguimento dei restanti requisiti relativi all'anzianità di iscrizione e all'eventuale svolgimento di precedenti incarichi di revisore dei conti.
Tali ultimi requisiti, in mancanza di previsione normativa di specifici termini di conseguimento, non possono che essere conseguiti al momento della presentazione della domanda, con la quale si dichiara il possesso dei prescritti requisiti e, quindi, nel termine massimo previsto per la presentazione delle domande fissato dall'apposito avviso pubblico previsto dall’articolo 8 del richiamato regolamento.
Per quanto sopra esposto, non si rinvengono nella procedura seguita gli elementi discriminatori lamentati, né risulta possibile prevedere, a norma dell'attuale disciplina regolamentare, eventuali interventi di allargamento della possibilità di iscrizione nell'elenco, salvi quelli previsti per il prossimo aggiornamento annuale