Composizione dell'organo di revisione delle unioni

Finanza locale
28 Gennaio 2014
Categoria 
21.04 Revisori nelle Unioni di comuni
Sintesi/Massima 

In un'unione di comuni dove non si ravvisa un completo esercizio delle funzioni fondamentali, vi è l'esigenza di mantenere all'interno di ciascun comune membro un revisore e la composizione monocratica dell'organo di revisione dell'unione stessa.

Testo 

Una Prefettura ha segnalato che l'unione di comuni XXX, costituita in data 22 ottobre 2013, ha chiesto l'avvio della procedura di estrazione a sorte per la scelta del "revisore dei conti" e ha rappresentato che lo stesso ente, in ordine alla sussistenza dei presupposti per l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 234, comma 3-bis, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, ha precisato che esercita tutte le funzioni fondamentali ed anche quelle non fondamentali, ad eccezione di quelle indicate dalla lettera l dell'articolo 19 del decreto legge n.95 del 2012.
Tuttavia, viene anche rappresentato che le funzioni in materia di servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e dei sevizi socio-assistenziali, sono esercitate mediante due distinti consorzi secondo disposizioni della normativa regionale di settore e, inoltre, che l'unione non gestisce le entrate e le spese inerenti gli investimenti. In relazione a tanto, la Prefettura chiede di procedere all'inserimento dell'unione nel sistema per le operazioni di sorteggio in ordine alla composizione dell'organo di revisione prevista per il caso in specie.
Al riguardo, si assicura di aver già provveduto all'aggiornamento dell'apposito sistema informatico con l'inserimento del nuovo ente, per cui è possibile - fin d'ora - avviare le operazioni di sorteggio.
Venendo poi alla richiesta di codesta Prefettura circa la "composizione dell'organo di revisione prevista per il caso di specie", si osserva che essa è conseguenza della qualificazione dell'unione fra quelle che svolgono tutte le funzioni fondamentali per le quali è previsto l'obbligo associativo di cui all'articolo 14, comma 28 del decreto legge n.78 del 2010 dei comuni membri, presupposto per l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 234, comma 3-bis, del decreto legislativo n.267 del 2000.
Trattasi di accertamento sul quale questa Direzione può esprimere un proprio avviso ma sul quale non ricopre specifica competenza, considerato che siamo in presenza di una fattispecie che presenta alcuni elementi peculiari come quelli rappresentati in premessa e, soprattutto, nella considerazione che dalle relative norme statutarie dell'unione in discorso si evincono alcune contraddizioni. In particolare nello Statuto, pur se si individua lo svolgimento, da parte dell'unione, di tutte le funzioni fondamentali dei comuni membri e anche di quelle non fondamentali (art.4 Statuto), si lascia indeterminata la composizione collegiale dell'organo di revisione (art.24, comma 1 Statuto "Il consiglio affida la revisione economico-finanziaria ad un revisore del conto e/o al collegio di revisori").
In generale, poi, vi sono le segnalate particolarità in ordine alla: - gestione delle entrate e spese che si estendono solo alla parte corrente e non alla parte capitale (art.21, comma 4 statuto); - all'esercizio dei servizi di raccolta e smaltimento dei rifiuti e socio-assistenziali, gestiti tramite due distinte altre forme associative pur restando in capo all'unione tutta l'attività gestionale relativa alle predette funzione.
Ciò posto, è importante preliminarmente che sia accertata-come già preannunciato-la qualificazione dell'unione rispetto alla normativa vigente, aspetto sul quale la Prefettura potrà condurre gli approfondimenti sulla base di alcune indicazioni che si rappresentano di seguito, fermo restando le necessarie valutazioni che si chiedono alla Direzione centrale per gli uffici territoriali del governo e per le autonomie e locali in indirizzo.
Ad avviso di questa Direzione, non si ravvisa un completo esercizio delle funzioni fondamentali, pur affermato nello Statuto dell'unione, per cui vi è l'esigenza-allo stato-di mantenere all'interno di ciascun comune membro un revisore e la composizione monocratica dell'organo di revisione dell'unione.
Tuttavia, ciò che sembra necessario è che l'unione provveda a definire, con riferimento alla normativa in vigore, la propria intenzione di gestire integramente, in tutti gli aspetti, le funzioni fondamentali oppure no, adottando le conseguenti modifiche statutarie anche in ordine alla composizione dell'organo di revisione.
Sulla tematica, è tuttavia necessario che fornisca espressamente il proprio orientamento anche la Direzione centrale per gli uffici territoriali del governo e per le autonomie e locali, oltre che la Prefettura.