Una Amministrazione ha chiesto di conoscere se l’espletamento delle procedure di mobilità che si concludono con esito positivo, e quindi, con l’immissione in servizio di personale proveniente da altre amministrazioni, incidano o meno sulla percentual

Territorio e autonomie locali
16 Gennaio 2014
Categoria 
15.02.09 Mobilità
Sintesi/Massima 

Consegue quindi che la copertura di un posto mediante la procedura di mobilità, non intacca la percentuale del 40% della spesa delle cessazioni verificatesi nell’anno precedente, che l’Ente ha a disposizione ai fini delle facoltà assunzionali previste dal richiamato art. 76, comma 7 del D.L. 112/2008.

Testo 

Con una nota una Amministrazione nel richiamare le norme che stabiliscono l'obbligo di attivare le procedure di mobilità, prima di procedere all'indizione di procedure selettive per la copertura di posti vacanti, ha chiesto, in particolare, di conoscere se l'espletamento delle procedure di mobilità che si concludono con esito positivo, e, quindi, con l'immissione in servizio di personale proveniente da altre amministrazioni, incidano o meno sulla percentuale di turn-over (40% delle cessazioni dell'anno precedente) prevista all'art. 76, comma 7 del D.L. 112/2008, convertito con modificazioni dalla legge 133/2008 come modificato dall'art. 4-ter del D.L. 16/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 44/2012.
Al riguardo, si precisa preliminarmente, come chiarito anche dal Dipartimento della Funzione Pubblica con circolare n. 4/2008 e parere n. 4 del 19/3/2010, che la procedura di mobilità, dal punto di vista della spesa di personale globalmente considerata, è operazione neutra per la finanza pubblica se effettuata tra amministrazioni entrambe sottoposte a vincoli in materia di assunzioni a tempo indeterminato.
In tal caso, infatti, la mobilità non è qualificabile come assunzione da parte dell'amministrazione ricevente unità di personale e i nuovi ingressi non vanno ad incidere sulla quota di assunzioni prevista dalla normativa vigente, così come la mobilità stessa non può essere computata come cessazione da parte dell'ente che cede personale in mobilità, al fine di procedere a nuove assunzioni al di fuori dei limiti previsti dalla disciplina vigente.
Da quanto sopra esposto, consegue quindi, che la copertura di un posto mediante la procedura di mobilità, non intacca la percentuale del 40 per cento della spesa delle cessazioni verificatesi nell'anno precedente, che l'ente ha a disposizione ai fini delle facoltà assunzionali previste dal richiamato art. 76, comma 7 del D.L. 112/2008, convertito con modificazioni dalla legge 133/2008 come modificato dall'art. 4-ter del D.L. 16/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 44/2012.