– Elezione di un nuovo presidente del consiglio comunale in sostituzione del presidente sospeso dalle funzioni. – Art.11 del d. lgs. n. 235/2012. - Quesito.

Territorio e autonomie locali
16 Gennaio 2014
Categoria 
05.04 Presidente del Consiglio Comunale e Provinciale
Sintesi/Massima 

Nel caso di sospensione dalle funzioni del Presidente del consiglio, in analogia a quanto previsto dal citato articolo 53, comma 2, si ritiene che le funzioni sostitutive previste anche dall’articolo 39, comma 2 del d. lgs. n. 267/2000 possano essere esercitate dal consigliere anziano. Spetta, comunque, alle decisioni del consiglio comunale, oltre che trovare soluzioni per le singole questioni, valutare l’opportunità di disciplinare la fattispecie, con apposita modifica regolamentare.

Testo 

In riferimento alla nota sopra citata, con la quale codesta Prefettura ha posto il quesito in oggetto, si osserva che l'art. 39 del d. lgs. n. 267/2000, al comma 1, ultimo periodo, stabilisce che 'nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti lo statuto può prevedere la figura del presidente del consiglio'.
La legge non fornisce altre indicazioni in merito, pertanto, è demandata allo statuto degli enti locali l'eventuale integrazione della predetta statuizione, tant'è che in carenza di una specifica previsione statutaria, la giurisprudenza tende ad affermare l'illegittimità dell'eventuale revoca del Presidente (v., tra l'altro, TAR Piemonte Sez. I, 4.9.2009, n. 2248).
Lo statuto del comune di . all'articolo 11 comma 5 disciplina la revoca del presidente del consiglio da parte del Consiglio comunale (solo per reiterata violazione di legge, dello Statuto, dei Regolamenti o per gravi e reiterati comportamenti pregiudizievoli per la funzionalità ed efficacia dei lavori del consiglio o lesivi del prestigio dello stesso), mentre al comma 8 prevede, così come del resto è stato segnalato anche da codesta Prefettura, che 'in caso di assenza o impedimento del Presidente, lo sostituisce il consigliere anziano', sulla falsariga di quanto previsto dall'art. 39 del d. lgs. n. 267/2000 in ordine ai comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti.
Nella fattispecie segnalata, non considerando la possibilità di applicare la disposizione relativa alla revoca, occorre verificare se la sospensione dalla carica di consigliere, che come riferito da codesta Prefettura ha natura cautelare e non sanzionatoria, comporti la possibilità di supplenza, anche nell'incarico di Presidente del consiglio, da parte del consigliere anziano, come previsto dallo statuto.
Al riguardo, in carenza di una specifica disciplina statutaria o regolamentare, occorre richiamare in analogia, l'articolo 53, comma 2 del d. lgs. n. 267/2000 che prevede le funzioni sostitutive del sindaco da parte del vice sindaco, nel 'caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonché nel caso della sospensione dall'esercizio della funzione ai sensi dell'articolo 59' del citato d. lgs. n. 267/2000 (il cui contenuto è stato sostituito, sostanzialmente, dall'art. 11 del d. lgs. n. 235/2012, indicato in oggetto).
Pertanto, proprio in analogia a quanto previsto dal citato articolo 53, comma 2, si ritiene che le funzioni sostitutive previste anche dall'articolo 39, comma 2 del d. lgs. n. 267/2000 possano essere esercitate dal consigliere anziano anche in presenza di un provvedimento di sospensione del Presidente.
Spetta, comunque, alle decisioni del consiglio comunale, oltre che trovare soluzioni per le singole questioni, valutare l'opportunità di disciplinare, con apposita modifica regolamentare, anche la fattispecie rappresentata.