RIMBORSABILITA' DELLE SPESE LEGALI

Territorio e autonomie locali
6 Febbraio 2014
Categoria 
13.01.07 Rimborsi spese
Sintesi/Massima 

IL RIMBORSO DELLE SPESE LEGALI AGLI AMMINISTRATORI ASSOLTI IN SEDE PENALE NON E' PREVISTO NON ESSENDO RINVENIBILI NELL'ORDINAMENTO VIGENTE NORME CHE PREVEDONO TALE POSSIBILITA' E NON E' ESTENSIBILE IN VIA ANALOGICA LA NORMATIVA CHE CONSENTE TALE RIMBORSO PER I DIPENDENTI DEGLI ENTI LOCALI

Testo 

Classifica 15900/10/B/1/A Roma, 6 febbraio 2014

ALLA PREFETTURA-UFFICIO TERRITORIALE
DEL GOVERNO DI

(Rif. nota n. Area II del 25 settembre 2013)

OGGETTO: Comune di . Quesito sulla rimborsabilità delle spese legali.

Si fa riferimento alla nota sopradistinta con la quale codesta Prefettura ha trasmesso la richiesta di parere, formulata dal segretario comunale del comune di , in ordine alla possibilità di rimborsare spese e competenze legali ad amministratori comunali assolti in sede penale con formula piena 'perché il fatto non sussiste' o 'perché il fatto non costituisce reato'.
Al riguardo, si rappresenta che, come è noto, non è dato rinvenire nell'ordinamento vigente norme che prevedono la possibilità di rimborsare agli amministratori locali le spese legali sostenute per giudizi instaurati in relazione a fatti asseritamente posti in essere nell'esercizio delle proprie funzioni.
In passato, parte della giurisprudenza aveva ritenuto di poter estendere in via analogica agli amministratori locali la normativa che consente tale rimborso per i dipendenti degli enti locali, sulla base dell'avverarsi di alcuni presupposti, quali la sussistenza di una connessione con i compiti d'ufficio dei fatti oggetto del processo penale, la mancanza di conflitto di interessi con l'amministrazione di appartenenza, nonché la conclusione del processo penale con una sentenza di assoluzione.
Secondo altri indirizzi ermeneutici, la possibilità di tale ricorso all'analogia nella materia in questione è stata preclusa.
Infatti, è stato ritenuto non pertinente il richiamo all'analogia, che risulta correttamente evocabile quando emerga un vuoto normativo nell'ordinamento, vuoto che nella specie non è apparso configurabile, atteso che il legislatore si è limitato a dettare una diversa disciplina per due situazioni non identiche fra loro, e la detta diversità non si presenta priva di razionalità, atteso che gli amministratori pubblici non sono dipendenti dell'ente ma sono eletti dai cittadini, ai quali rispondono (e quindi non all'ente) del loro operato (cfr: sent. Cass. Civ. Sez. I n. 12645 del 25.05.2010).
Anche la Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale per la Basilicata, con la sentenza n. 165 del 15 ottobre 2012, ha confermato tale orientamento, al quale ha aderito anche questo Ministero, escludendo un'interpretazione estensiva della relativa disciplina prevista per i dipendenti e ritenendo anche non condivisibile la tesi dell'applicabilità, con il ricorso al procedimento analogico, dell'art. 1720 del codice civile nella parte in cui dispone che 'il mandante deve inoltre risarcire i danni che il mandatario ha subito a causa dell'incarico'.
Da ultimo, nella specifica materia è intervenuta la Corte dei Conti, Sezione regionale per il Veneto la quale, con il parere reso in data 6 novembre 2013, ha ritenuto che debba essere rimesso al prudente apprezzamento dell'amministrazione ogni valutazione circa la sussistenza, nel caso concreto, dei presupposti per poter procedere al rimborso delle predette spese legali nei confronti dei propri amministratori.
La scelta delle modalità con le quali applicare tale beneficio, secondo la predetta Sezione regionale, rientra nell'ambito dell'esercizio della discrezionalità dell'amministrazione comunale e, pertanto, la decisione di provvedere o meno al rimborso dovrà essere frutto di una valutazione propria dell'ente medesimo, nel rispetto delle previsioni legali e contrattuali, rientrante nelle prerogative esclusive dei relativi organi decisionali, trattandosi di ambito riservato alle scelte dell'ente che deve osservare accorte regole di sana gestione finanziaria e contabile.
Ciò premesso, pur prendendo atto di detta recente pronuncia della Sezione regionale per il Veneto della Corte dei Conti, questa amministrazione, in assenza di un dirimente intervento legislativo, non ravvisa motivi per discostarsi dal proprio precedente orientamento, sia in considerazione dell'attuale situazione economica che induce ad adottare ogni possibile misura contenitiva della spesa pubblica, sia per l'ampio dibattito giurisprudenziale che, allo stato, non sembra aver prodotto un indirizzo consolidato.