Individuazione e nomina presidente del collegio

Finanza locale
28 Gennaio 2014
Categoria 
21.02 Nomina dei revisori degli enti locali
Sintesi/Massima 

L'individuazione del componente cui sono attribuite le funzioni di presidente è disposta dall'organo consiliare contestualmente alla nomina dell'organo, e non demandata allo stesso organo al suo interno

Testo 

In relazione alla problematica prospettata, inerente l’ammissibilità o meno di dimissioni volontarie dalle sole funzioni di presidente del collegio, disgiunte dall'incarico di revisore, a parere di questa Amministrazione, non sembra che lo svolgimento delle funzioni di presidente possa essere oggetto di dimissioni volontarie disgiunte da quelle dell'incarico di revisore.
Al riguardo, si osserva che l'articolo 234, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, individua la composizione del collegio dei revisori dei conti degli enti locali, nominato con le modalità di scelta previgenti quelle disciplinate dal Regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 15 febbraio 2012, n.23, stabilendo che le funzioni di presidente del collegio sono svolte dal componente iscritto al registro dei revisori contabili.
A decorrere dalla data di effettivo avvio delle nuove modalità di scelta dei revisori disciplinate dal citato decreto del Ministro dell'interno n.23 del 10 dicembre 2012, come previsto dall'articolo 6 dello stesso, le predette disposizioni di cui all'articolo 234, comma 2, del decreto legislativo n.267 del 2000, non trovano più applicazione e le funzioni di presidente del collegio sono svolte dal componente individuato in relazione al numero di incarichi di revisore precedentemente svolti.
In entrambi i casi, ossia in quello del collegio nominato a scelta dell'organo consiliare e in quello nominato a seguito di estrazione dall'apposito elenco, il presidente del collegio è individuato con riferimento a criteri oggettivi - iscrizione al registro dei revisori contabili o maggior numero di incarichi di revisore svolti - pur potendosi verificare, nel primo caso, la presenza di più di un componente in possesso dell'iscrizione a tal fine richiesta.
Inoltre, l'individuazione del componente cui sono attribuite le funzioni di presidente è disposta dall'organo consiliare contestualmente alla nomina dell'organo, e non demandata allo stesso organo al suo interno, come previsto in qualche altra fattispecie di organismo collegiale.
Sulla stessa tematica si richiamano anche le disposizioni disciplinanti la revisione economico-finanziaria degli enti locali di cui agli articoli 234 e seguenti del citato decreto legislativo n.267 del 2000, in particolare all'articolo 235, prevedono le dimissioni volontarie solo in relazione alle cause di cessazione dall'incarico di revisore.
In conclusione, va rilevato che la composizione dell'organo di revisione nominato con deliberazione consiliare dell'ente, come risultante per effetto dell'individuazione del relativo Presidente, non sembra avvenuta in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 234, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, in quanto, pur se nel complesso risulta rispettata la composizione di due componenti iscritti all'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e di uno iscritto al registro dei revisori contabili, per effetto dell'individuazione del presidente nel soggetto iscritto sia al registro che all'albo, dei restanti due componenti solo uno (e non due) è iscritto all'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.