la norma del nuovo comma 11 dell’art. 82 sopracitato ha fatto venir meno, a decorrere dal 1° gennaio 2008, la facoltà di incrementare i gettoni di presenza da parte del consiglio comunale per i propri componenti, facendo però salvi gli incrementi legittimamente deliberati dai singoli enti prima dell’entrata in vigore della suddetta legge purché, per effetto di tali aumenti, l’importo massimo percepito da un consigliere in un mese non superi l’importo pari ad un quarto dell’indennità di funzione del sindaco, determinata ai sensi del D.M. n. 119/2000.
Si soggiunge, altresì, che le disposizioni recate dall’art. 2, comma 25 della legge finanziaria 2008 non consentono, con l’abrogazione del comma 4 del citato art. 82, la trasformazione del gettone di presenza in una indennità di funzione