Necessità o meno, per stabilizzazione citato personale, espletamento procedure concorsuali - Possibilità prorogare (fino ad avvenuta stabilizzazione) oltre scadenza predetti contratti - Considerazione o meno, (in determinazione spesa personale 2007) anche quella relativa suddetti contratti - Derogabilità o meno, principio riduzione di spesa
Con una nota, un Ente ha chiesto di conoscere il parere di questo Ministero in ordine alla corretta applicazione delle disposizioni recate dall'art. 3, comma 94 della legge 24.12.2007, n. 244, concernente la stabilizzazione del personale con contratti di collaborazione coordinata e continuativa. In particolare codesto Ente, disponendo dei relativi posti nella dotazione organica, ha rappresentato di voler stabilizzare 20 lavoratori ex LSU, utilizzati dal 2002 e con i quali è stato stipulato un contratto di collaborazione coordinata, in possesso dei requisiti previsti dalla norma citata. Poiché non ha rispettato per l'anno 2007 il patto di stabilità interno, ha chiesto se possa procedere alla stabilizzazione dei predetti lavoratori nel corrente anno; se per la determinazione della spesa 2007 debba considerarsi anche quella relativa ai citati contratti; se per le stabilizzazioni in parola possa derogarsi al principio della riduzione della spesa di personale, fermo restando il rispetto del patto di stabilità interno, se debbano comunque espletarsi delle procedure concorsuali e, da ultimo, sia possibile prorogare oltre la scadenza i predetti contratti fino alla stabilizzazione.
Al riguardo, si rileva in via preliminare che il predetto art. 3 della legge n. 244/2007, ha esteso la stabilizzazione anche ai rapporti di collaborazioni coordinate e continuative dettando al comma 94, lett. b), apposita disciplina. In particolare, tale comma consente la stabilizzazione del personale 'già utilizzato con contratti di co.co.co, in essere all'entrata in vigore della legge, e che alla stessa data abbia già espletato attività lavorativa per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio antecedente al 28 settembre 2007, presso la stessa amministrazione, fermo restando quanto previsto dall'art. 1, commi 529 e 560 della legge 27.12.2006, n. 296.' Da tale processo, per espressa previsione, è escluso il personale di diretta collaborazione degli organi politici nonché il personale a contratto che svolge compiti di insegnamento e di ricerca nelle università e negli enti di ricerca.
Lo stesso comma 94, prevede che, fatte salve le intese stipulate ai sensi della precedente disciplina contenuta nei commi 558 e 560 dell'art. 1, della legge n. 296/2006, per procedere alla stabilizzazione le amministrazioni pubbliche predispongano, entro il 30 aprile 2008 e sentite le organizzazioni sindacali, piani per la progressiva stabilizzazione nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni per gli anni 2008, 2009 e 2010.
Ciò posto, si osserva, in linea generale che, come ribadito dall'art. 3, comma 90 della stessa legge n. 244/2007, l'accesso ai ruoli della pubblica amministrazione è comunque subordinato all'espletamento di procedure selettive di natura concorsuale o previste da norme di legge. Dette procedure, da avviarsi per la copertura di posti che risultino disponibili nell'ambito della programmazione triennale del fabbisogno di personale, devono garantire l'adeguato accesso dall'esterno e le relative assunzioni possono essere effettuate nel rispetto del principio della riduzione progressiva della spesa di personale.
Il rispetto di tali principi generali posti dall'ordinamento deve essere garantito anche nelle procedure di stabilizzazione.
Per quanto attiene alle componenti da considerare per la determinazione dell'ammontare della spesa del personale, si rammenta che il Ministero dell'Economia con la circolare n. 9/2006, ha espressamente incluso i compensi corrisposti al personale in questione.
Si ritiene, quindi, che codesta Amministrazione possa prorogare i contratti di cui trattasi anche oltre la scadenza del 31.12.2009, al fine di stabilizzare nel corso del 2010, anno peraltro ricompreso nel piano per la progressiva stabilizzazione ex comma 94, dell'art. 3 della legge 244/2007, nel caso disponga delle necessarie risorse finanziarie.