Per quanto concerne la riduzione del 10% va rilevato che già prima delle suddette novelle apportate al Testo Unico, la Corte dei Conti ha ritenuto che la sentenza n. 157/2007 della Corte Costituzionale, “richiama con forza la necessità di dare della disposizione una lettura “secundum Costitutionem”, tale da limitarne l’efficacia al solo esercizio 2006, cui la manovra finanziaria della legge n. 266 si è riferita” Secondo tale orientamento, “la lettera della disposizione qui in esame, d’altra parte, facendo riferimento all’ammontare delle indennità in concreto risultanti alla data del 30 settembre 2005, non consente di ritenere che la rideterminazione legislativa abbia inteso modificare, in via permanente, norme che non soltanto sono inserite in un testo unico ma che affidano le determinazioni dei compensi ad un meccanismo procedurale finalizzato ad una condivisa valutazione”.
Ulteriori elementi che sembrano escludere la possibilità di una diversa lettura della norma possono ora rinvenirsi in quelle disposizioni (art. 2, comma 25) della finanziaria 2008 che hanno confermato la facoltà per gli enti locali di incrementare, con delibera di giunta e di consiglio, gli importi delle indennità di funzione determinati dal decreto interministeriale di cui all’art. 82, comma 8, del citato testo unico.
Se, dunque, fino al 1° gennaio 2008, data di entrata in vigore della finanziaria 2008, era dubbia la vigenza della norma in questione a decorrere da tale data le relative disposizioni devono ritenersi implicitamente abrogate.