CUMULABITA' GETTONI DI PRESENZA PER PARTECIPAZIONE A PIU' SEDUTE NELLA STESSA GIORNATA

Territorio e autonomie locali
7 Febbraio 2008
Categoria 
13.01.05 Compensi: gettoni di presenza
Sintesi/Massima 

E' CONSENTITO IL CUMULO DEI GETTONI DI PRESENZA PER LA PARTECIPAZIONE A PIU' SEDUTE NELLA STESSA GIORNATA IN TEMPI DIVERSI.

Testo 

Prot. n.15900/TU/00/82 Roma, 07 febbraio 2008

OGGETTO: Cumulabilità dei gettoni di presenza per consiglieri comunali.

Quesito su : 13) Status degli amministratori locali – Posizione giuridica e trattamento economico: - gettoni di presenza.

Si chiede di conoscere se sia possibile corrispondere ai consiglieri comunali, nell'arco di una giornata, più gettoni di presenza per la partecipazione a diverse sedute degli organi istituzionali dell'Ente.
Al riguardo, si rileva che il divieto di cumulo dei gettoni di presenza per la partecipazione a più sedute nella stessa giornata, originariamente previsto dalla legge n. 816/85, non è più vigente in forza del disposto dell'art. 82 del decreto legislativo n. 267/2000.
In merito alla problematica esposta, si conferma l'orientamento espresso da questo Ministero con la circolare n. 5 del 5 giugno 2000, ove viene indicato come unico limite alla corresponsione dei gettoni di presenza per la partecipazione a più sedute nella stessa giornata, che l'ammontare mensile del compenso non superi, alla luce delle innovazioni apportate dalla legge finanziaria 2008, un quarto della indennità prevista per il sindaco.
Al riguardo, va precisato che il suddetto ammontare massimo dei gettoni di presenza va parametrato all'importo dell'indennità di funzione del sindaco determinato dal decreto interministeriale di cui al comma 8 del citato art. 82, senza tener conto dell'indennità in concreto fissata, in eventuale aumento o riduzione. (cfr., in tal senso, l'art. 12 del D.M. n. 119 del 2000).
Pertanto, nel caso di sedute di consiglio, di conferenza di capogruppo o di commissioni convocate nella stessa giornata, si potrà determinare la cumulabilità dei gettoni di presenza per i componenti che effettivamente partecipano a ciascun collegio, nel rispetto dei limiti sopra individuati, salvo che non si verifichi una coincidenza temporale nello svolgimento delle adunanze.

IL DIRETTORE CENTRALE
GM (Di Caprio)