Polizia municipale - Corresponsione buono pasto.

Territorio e autonomie locali
4 Febbraio 2008
Categoria 
15.04.06 Mensa e buoni pasto
Sintesi/Massima 

Possibilità corresponsione buono pasto personale polizia municipale in servizio orario ordinario pomeridiano protratto oltre ore 21.00 - Applicabilità art. 13, CCNL del 9.5.2006.

Testo 

Con una nota, un'Amministrazione ha chiesto di conoscere il parere di questo Ministero in ordine alla possibilità, alla luce della previsione contenuta all'art. 13 del CCNL del 9.5.2006, di corrispondere il buono pasto al personale di polizia municipale che presta servizio in orario ordinario pomeridiano, nel caso in cui lo stesso si protragga oltre le ore 21.00.
Al riguardo, si fa presente che la disposizione recata dall'art 13 dell'ultimo contratto di lavoro del personale degli enti locali del 9.5.2006, prevede che 'nell'ambito della complessiva disciplina degli artt. 45 e 46 del CCNL 14.9.2000, gli enti individuano in sede di contrattazione decentrata integrativa, quelle particolari e limitate figure professionali che, in considerazione dell'esigenza di garantire il regolare svolgimento delle attività e la continuità dell'erogazione dei servizi e anche dell'impossibilità di introdurre modificazioni nell'organizzazione del lavoro, con specifico riferimento a quelli connessi all'area della protezione civile, all'area della vigilanza e all'area scolastica ed educativa ed alla attività della biblioteca, fermo restando l'attribuzione del buono pasto, possono fruire di una pausa per la consumazione dei pasti di durata determinata in sede di contrattazione decentrata integrativa, che potrà essere collocata anche all'inizio o alla fine di ciascun turno di lavoro'.
La norma citata fa, pertanto, espresso riferimento ai servizi dell'area di vigilanza tra i settori di attività interessati all'istituzione di una pausa pranzo, confermando per il personale addetto l'attribuzione del buono pasto.
Si ritiene, quindi, che ogni ente nell'ambito della propria autonomia decisionale possa, una volta valutate le proprie esigenze organizzative e in relazione alla particolare natura di talune prestazioni, stabilire in sede di contrattazione decentrata le condizioni per l'erogazione del buono pasto e per la fruizione della pausa pasti.