Facoltà assunzionali per “istituzione” - organismo attraverso cui Comunità montana gestisce servizi sociali (sensi artt. 113 e 114, D.lgs. n. 267/2000)

Territorio e autonomie locali
11 Febbraio 2008
Categoria 
19.01 Facoltà assunzionali
Sintesi/Massima 

Possibilità o meno (per istituzione) disporre propria dotazione organica ed assumere personale tempo indeterminato, mediante stabilizzazione quello co.co.co (cui la stessa si è avvalsa per proprio funzionamento, che ha maturato diversi anni anzianità).

Testo 

Con una nota, una Comunità Montana ha chiesto di conoscere il parere di questo Ministero in ordine alla possibilità che l'istituzione, organismo attraverso il quale gestisce i servizi sociali ai sensi degli artt. 113 e 114 del D.lgs. n. 267/2000, possa disporre di una propria dotazione organica e quindi assumere personale a tempo indeterminato, anche mediante stabilizzazione del personale co.co.co di cui l'istituzione medesima si è avvalsa per il suo funzionamento, che ha maturato diversi anni di anzianità.
Al riguardo, si rileva preliminarmente che secondo la disciplina contenuta nei citati art. 113 e 114 del D.Lgs. n. 267/2000, l'istituzione è organismo strumentale dell'ente locale per la gestione dei servizi pubblici privi di rilevanza economica, che dispone di sola autonomia gestionale e non normativa tenuto conto che l'ordinamento ed il funzionamento delle istituzioni stesse sono disciplinati dallo statuto e dal regolamento dell'ente locale da cui dipende. Ai sensi delle medesime disposizioni, l'ente di appartenenza conferisce il capitale di dotazione ed assicura il funzionamento mediante trasferimenti correnti corrispondenti agli obiettivi fissati dal piano programma e dal contratto di servizio.
L'istituzione, quindi, non è soggetto giuridico diverso dall'ente locale e quindi non può essergli riconosciuta personalità giuridica, costituendo solo un organismo, o meglio organo specialistico, che per l'espletamento dei servizi di cui è affidataria, si avvale, nella maggior parte dei casi, del personale messo a disposizione dagli enti locali di appartenenza.
In quanto soggetto privo di personalità giuridica, l'istituzione non può effettuare assunzioni a tempo indeterminato e, conseguentemente, non può disporre di una propria dotazione organica, distinta da quella dell'ente da cui dipende. Difatti, la sua dotazione è il riflesso di quella dell'ente e l'assegnazione di personale da parte dei comuni e delle province costituisce semplicemente un atto organizzativo e di gestione; detto personale resta, pertanto, giuridicamente alle dipendenze degli enti assegnatari.
In relazione alle considerazioni suesposte e tenuto conto dell'impossibilità per l'istituzione di incidere sulla dotazione organica dell'ente da cui dipende, si ritiene, quindi, che l'eventuale assunzione di personale a tempo indeterminato, anche mediante stabilizzazione, possa essere prevista esclusivamente da codesta Comunità Montana nell'ambito della programmazione triennale del fabbisogno di personale e nel rispetto delle norme stabilite dalla legge finanziaria per il corrente anno, legge n. 244/2007, che all'art. 3, comma 94 detta la disciplina per le procedure di stabilizzazione anche per il personale con contratti di collaborazione.