Polizia municipale - Affidamento gestione servizio vigilanza a società r.l. - Norme applicabili.

Territorio e autonomie locali
4 Febbraio 2008
Categoria 
15.05 Personale area di vigilanza
Sintesi/Massima 

Possibilità o meno, affidamento (società r.l.) funzioni polizia locale in ambito aeroportuale, per vigilanza nell’area dello scalo e limitrofo centro commerciale - (Gestione istruttoria rilascio carte d’identità).

Testo 

Con una nota, una Prefettura ha sottoposto all'attenzione di questo Ministero alcuni aspetti problematici scaturenti dall'operazione varata da un comune di affidamento in house ad una società di Servizi s.r.l. della gestione dell'istruttoria del rilascio delle carte d'identità in ambito aeroportuale e del servizio di vigilanza nell'area dello scalo e del limitrofo centro commerciale.
In particolare, è stato rappresentato che a seguito di un intervento dell'Ufficio Territoriale del Governo, resosi necessario per accertare i termini di affidamento delle suddette funzioni, il comune con apposito atto deliberativo ha meglio precisato le modalità di svolgimento delle attività di istruttoria delle carte d'identità mentre, per quanto attiene al servizio di vigilanza, pur avendo riportato in detto atto deliberativo che per i vigili urbani di altri comuni impegnati in aeroporto viene richiesta preventiva autorizzazione, dall'esame degli atti non risulta assunto alcun accordo tra il comune e quelli interessati.
Al riguardo, per gli aspetti inerenti l'istruttoria del rilascio delle carte d'identità, si rinvia alle considerazioni della Direzione Centrale per i Servizi Demografici, competente sulla questione, mentre per quanto concerne il servizio di vigilanza si formulano le seguenti osservazioni.
Si ritiene utile precisare che l'impiego di agenti di polizia municipale appartenente a corpi e/o servizi di altri comuni, è consentito esclusivamente attraverso le forme associative disciplinate dall'art. 30 e seguenti del D.Lgs. n. 267/2000 oppure, ricorrendo alla norma contrattuale ex art. 14 del CCNL del 22.1.2004, disciplinante il personale utilizzato a tempo parziale e servizi in convenzione (così detto 'scavalco').
Per quanto attiene al primo punto, si fa presente che la stessa legge-quadro sull'ordinamento della polizia municipale n. 65/1986, ammette la possibilità di gestire in forma associata il servizio di polizia municipale rinviando alle forme associative previste dalla legge.
In tale caso è necessario che tra le amministrazioni interessate venga stipulato apposito atto di convenzionamento con il quale le stesse provvedono a disciplinarne tutti gli aspetti, in conformità a quanto previsto dal richiamato art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000.
Più volte in passato, questo Ufficio si è interessato ai vari aspetti scaturenti dallo svolgimento dei servizi di polizia municipale in forma associata con particolare riguardo sia all'ambito territoriale di competenza e sia alla possibilità di costituire corpi unici di polizia municipale.
Infatti si è sostenuto, su conforme avviso espresso dal Dipartimento di P.S., che l'individuazione del limite territoriale in presenza di un atto di convenzione tra comuni per lo svolgimento associato delle funzioni di cui trattasi, ex art. 30 del. T.U.E.L. 267/2000, coincidesse con il territorio dei comuni convenzionati e, che comunque, in alcun caso poteva essere consentita l'istituzione di un nuovo corpo di polizia distinto da quello dei comuni convenzionati. Invero, la convenzione non può dare luogo di per sé alla formazione di un corpo di polizia municipale potendo, invece, dare luogo alla costituzione di uffici comuni cui affidare l'esercizio di funzioni pubbliche con assegnazione di personale da parte degli enti partecipanti.
Per quanto attiene all'applicazione dell'art. 14 del CCNL 22.1.2004, è necessario prioritariamente procedere a formalizzare apposita intesa con l'amministrazione di appartenenza del dipendente che si intende utilizzare. Con tale modalità il soggetto da utilizzare deve essere incardinato nella struttura organizzativa dell'ente ove andrà a prestare la sua opera, incardinamento che consente l'esplicazione dei poteri di impegno dell'ente utilizzatore.
Pertanto al di fuori delle specifiche ipotesi sopradescritte e di quelle contemplate dall'art. 4, comma 4, della stessa legge n. 65/86, relative alle missioni esterne al territorio autorizzate per solo fini di rappresentanza e di collegamento, ovvero per soccorso in caso di calamità o per particolari occasioni stagionali o eccezionali, missione ammesse previa esistenza di appositi piani o accordi tra le amministrazioni e previa comunicazione al prefetto, resta esclusa qualsiasi altra modalità di incarico ivi compreso quello ex art. 53 della legge n. 165/2001, incarico che qualora conferito comporterebbe la nullità degli atti assunti.
Dalle considerazioni suesposte, appare quindi di tutta evidenza che per poter legittimamente utilizzare personale di altre amministrazioni occorre necessariamente l'esistenza di un accordo tra le amministrazioni interessate.