Stabilizzazione personale (rapporto lavoro collaborazione coordinata e continuativa) luce art. 3, comma 94, lett. b),L. n. 244 del 24.12.2007.

Territorio e autonomie locali
22 Febbraio 2008
Categoria 
19.01 Facoltà assunzionali
Sintesi/Massima 

Possibilità accoglimento istanza (lavoratori CO.CO.CO.) stabilizzazione - Adempimento obbligatorio o meno - Possibilità continuare avvalersi detto personale, nelle more eventuale stabilizzazione.

Testo 

Con una nota, un'Amministrazione ha chiesto di conoscere il parere di questo Ministero in ordine alla possibilità di accogliere l'istanza di stabilizzazione presentata da alcuni lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa. In particolare, è stato rappresentato che due lavoratori, con incarico fino al 31.1.2008, risulterebbero in possesso dei requisiti richiesti dall'art. 3, comma 94, lett. b) della legge 24.12.2007, n. 244, mentre un altro lavoratore in servizio fino al 4.4.2006, avrebbe maturato 39 mesi di rapporto di collaborazione non continuativi, nel periodo 8 gennaio 2002-4 aprile 2006.
Il Comune ha chiesto, pertanto, se la stabilizzazione in parola costituisca o meno adempimento obbligatorio e, se nelle more dell'eventuale stabilizzazione possa continuare ad avvalersi del personale in questione.
Al riguardo, si rileva in via preliminare che il predetto art. 3 della legge n. 244/2007, ha esteso la stabilizzazione anche ai rapporti di collaborazioni coordinate e continuative dettando al comma 94, lett. b), apposita disciplina.
In particolare, tale comma consente la stabilizzazione del personale 'già utilizzato con contratti di co.co.co, in essere all'entrata in vigore della legge, e che alla stessa data abbia già espletato attività lavorativa per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio antecedente al 28 settembre 2007, presso la stessa amministrazione, fermo restando quanto previsto dall'art. 1, commi 529 e 560 della legge 27.12.2006, n. 296'. Da tale processo, per espressa previsione, è escluso il personale di diretta collaborazione degli organi politici nonché il personale a contratto che svolge compiti di insegnamento e di ricerca nelle università e negli enti di ricerca.
Lo stesso comma 94, prevede che, fatte salve le intese stipulate ai sensi della precedente disciplina contenuta nei commi 558 e 560 dell'art. 1, della legge n. 296/2006, per procedere alla stabilizzazione le amministrazioni pubbliche predispongano, entro il 30 aprile 2008 e sentite le organizzazioni sindacali, piani per la progressiva stabilizzazione nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni per gli anni 2008, 2009 e 2010.
Ciò posto, si osserva, in linea generale che, come ribadito dall'art. 3, comma 90 della stessa legge n. 244/2007, l'accesso ai ruoli della pubblica amministrazione è comunque subordinato all'espletamento di procedure selettive di natura concorsuale o previste da norme di legge. Dette procedure, da avviarsi per la copertura di posti che risultino disponibili nell'ambito della programmazione triennale del fabbisogno di personale, devono garantire l'adeguato accesso dall'esterno e le relative assunzioni possono essere effettuate nel rispetto del principio della riduzione progressiva della spesa di personale.
Il rispetto di tali principi generali posti dall'ordinamento deve essere garantito anche nelle procedure di stabilizzazione. Per quanto attiene, in particolare, ai lavoratori autonomi con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, deve sottolinearsi che la citata lett. b) del comma 94, richiama il comma 560, dell'art. 1, della legge n. 296/2007, in forza del quale resta ferma anche per il corrente anno la previsione, nell'ambito delle assunzioni di personale a tempo determinato, della riserva di una quota non inferiore al 60 per cento dei posti a favore del personale con contratti co.co.co.
La formulazione di tale richiamo ingenera incertezze interpretative, soprattutto in relazione alla esigenza della previa instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato.
Data la rilevanza della questione prospettata, è stato chiesto l'avviso del Ministero dell'Economia e delle Finanze in ordine alle modalità da seguire per la stabilizzazione dei predetti lavoratori, il quale con nota del 7 aprile 2008, concordando con quanto sostenuto dallo scrivente, ha precisato:
- che la 'disposizione recata dall'art. 3, comma 94, lett. b), non consente di parificare le collaborazioni coordinate e continuative ai tempi determinati ai fini della stabilizzazione, rendendo immediatamente esperibili le relative procedure nei confronti di tali soggetti;
- viceversa, il richiamo a quanto previsto dall'art. 1, commi 529 e 560 della finanziaria 2007 (riserva di una quota non inferiore al 60% dei posti messi a concorso per l'instaurazione di rapporti di lavoro a tempo determinato) conferma il percorso già delineato in tale sede (c.d. 'prestabilizzazione');
-....le amministrazioni possono continuare ad avvalersi dei soggetti con contratti di co.co.co., ai sensi del comma 95, nel rispetto dei vincoli finanziari e di bilancio previsti dalla legislazione vigente – non prima però di avere previsto per gli stessi una trasformazione in rapporti a tempo determinato (sempre previa attivazione di specifiche procedure concorsuali);
- si tratta, in altri termini, di una procedura volta a far conseguire anche ai soggetti utilizzati con contratti di co.co.co. i requisiti previsti dall'art. 1, comma 558 della legge finanziaria per il 2007 ...il triennio di lavoro prestato a tempo determinato e superamento di prove selettive;
- a tal fine deve ritenersi legittima l'instaurazione di rapporti a tempo determinato, che consentano di raggiungere il richiamato requisito temporale (3 anni) necessario per la successiva stabilizzazione'.
Il citato Ministero ha concluso rammentando che oltre alle procedure di cui sopra, la medesima legge finanziaria 2008 ha introdotto all'art. 3, comma 106, una specifica disposizione che consente, per l'accesso mediante concorso pubblico, il riconoscimento del servizio prestato per almeno tre anni dal predetto personale ed, inoltre, ha rappresentato che la stabilizzazione deve avvenire nel rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno.