che la norma del nuovo comma 11 dell’art. 82 del T.U.O.E.L. ha fatto venir meno la facoltà di incrementare i gettoni di presenza da parte del consiglio comunale per i propri componenti consentendo, per l’organo consiliare la sola possibilità di incremento nei confronti del presidente dell’assemblea.
Sono però fatti salvi gli incrementi legittimamente deliberati dai singoli enti prima dell’entrata in vigore della suddetta legge purché, per effetto di tali incrementi, l’importo massimo percepito da un consigliere in un mese non superi l’importo pari ad un quarto dell’indennità di funzione del sindaco, determinata ai sensi del D.M. n. 119/2000.
Prot.15900/TU/00/82 Roma, 7 febbraio 2008
Oggetto: Art. 82 del decreto legislativo n. 267/2000. Quesito.
Quesito su: 13) Status degli amministratori locali – Posizione giuridica e trattamento economico: - compensi: indennità e gettoni di presenza.
Si fa riferimento alla nota sopradistinta, con la quale è stato chiesto il parere di questo Ministero in merito alla corretta applicazione dell'art. 2, comma 25, della legge n. 244 del 24/12/2007 (Legge Finanziaria 2008).
In particolare, è stato chiesto di conoscere:
a) se l'esclusione delle parole 'e i gettoni di presenza' al nuovo comma 11 dell'art. 82 del T.U.O.E.L. impedisce al consiglio provinciale di incrementare il gettone di presenza medesimo, ovvero abbia lasciato inalterati i poteri del consiglio in materia di incrementi dello stesso.
b) se la nuova formulazione del comma 11 sopracitato ha abrogato la disposizione dell'art. 1, comma 54, della legge n. 266 del 2005.
c) se il limite dell'incremento del 30%, previsto dalla tabella D del D.M. 119/2000, per l'indennità di funzione del presidente della provincia, degli assessori e del presidente del consiglio provinciale sia rimasto in vigore.
Riguardo al primo punto, si rappresenta che la norma del nuovo comma 11 dell'art. 82 del T.U.O.E.L. ha fatto venir meno la facoltà di incrementare i gettoni di presenza da parte del consiglio comunale per i propri componenti consentendo, per l'organo consiliare la sola possibilità di incremento nei confronti del presidente dell'assemblea.
Sono però fatti salvi gli incrementi legittimamente deliberati dai singoli enti prima dell'entrata in vigore della suddetta legge purché, per effetto di tali incrementi, l'importo massimo percepito da un consigliere in un mese non superi l'importo pari ad un quarto dell'indennità di funzione del sindaco, determinata ai sensi del D.M. n. 119/2000.
Per quanto concerne il secondo aspetto, va rilevato che già prima delle suddette novelle apportate al T.U.O.E.L. la Corte dei Conti ha ritenuto che la sentenza n. 157/2007 della Corte Costituzionale, pur non influendo direttamente sulla norma in questione, 'richiama con forza la necessità di dare della disposizione una lettura 'secundum Costitutionem', tale da limitarne l'efficacia al solo esercizio 2006, cui la manovra finanziaria della legge n. 266 si è riferita' (Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per la Toscana, 26 giugno 2007, n. 11P).
Secondo tale orientamento, 'la lettera della disposizione qui in esame, d'altra parte, facendo riferimento all'ammontare delle indennità in concreto risultanti alla data del 30 settembre 2005, non consente di ritenere che la rideterminazione legislativa abbia inteso modificare, in via permanente, norme che non soltanto sono inserite in un testo unico (la tecnica legislativa pretende, in tal caso, un'espressa individuazione delle disposizioni incise) ma che affidano le determinazioni dei compensi ad un meccanismo procedurale finalizzato ad una condivisa valutazione'.
Ulteriori elementi che sembrano escludere la possibilità di una diversa lettura della norma possono ora rinvenirsi in quelle disposizioni (art. 2, comma 25) della finanziaria 2008 che hanno confermato la facoltà per gli enti locali di incrementare, con delibera di giunta e di consiglio, gli importi delle indennità di funzione determinati dal decreto interministeriale di cui all'art. 82, comma 8, del citato testo unico.
Per quanto riguarda l'ultimo punto, si rappresenta che il limite dell'incremento del 30% previsto per le Province dalla tabella D sopracitata è rimasto pienamente in vigore.