quantificazione del gettone di presenza da corrispondere ai consiglieri comunali

Territorio e autonomie locali
19 Febbraio 2008
Categoria 
13.01.05 Compensi: gettoni di presenza
Sintesi/Massima 

Per quanto concerne la riduzione del 10% va rilevato che già prima delle suddette novelle apportate al Testo Unico, la Corte dei Conti ha ritenuto che la sentenza n. 157/2007 della Corte Costituzionale, “richiama con forza la necessità di dare della disposizione una lettura “secundum Costitutionem”, tale da limitarne l’efficacia al solo esercizio 2006, cui la manovra finanziaria della legge n. 266 si è riferita” Secondo tale orientamento, “la lettera della disposizione qui in esame, d’altra parte, facendo riferimento all’ammontare delle indennità in concreto risultanti alla data del 30 settembre 2005, non consente di ritenere che la rideterminazione legislativa abbia inteso modificare, in via permanente, norme che non soltanto sono inserite in un testo unico ma che affidano le determinazioni dei compensi ad un meccanismo procedurale finalizzato ad una condivisa valutazione”.
Ulteriori elementi che sembrano escludere la possibilità di una diversa lettura della norma possono ora rinvenirsi in quelle disposizioni (art. 2, comma 25) della finanziaria 2008 che hanno confermato la facoltà per gli enti locali di incrementare, con delibera di giunta e di consiglio, gli importi delle indennità di funzione determinati dal decreto interministeriale di cui all’art. 82, comma 8, del citato testo unico.
Se, dunque, fino al 1° gennaio 2008, data di entrata in vigore della finanziaria 2008, era dubbia la vigenza della norma in questione a decorrere da tale data le relative disposizioni devono ritenersi implicitamente abrogate.

Testo 

Prot.15900/TU/00/82 Roma, 19 febbraio 2008
Oggetto: Comune di .... Art. 82 del decreto legislativo n. 267/2000. Quesito.

Quesito su: 13) Status degli amministratori locali – Posizione giuridica e trattamento economico: - compensi: indennità e gettoni di presenza.

Si fa riferimento alla nota sopradistinta, con la quale codesta Prefettura ha trasmesso un quesito del sindaco di ....in merito alla quantificazione del gettone di presenza da corrispondere ai consiglieri comunali, in base all'art. 82 del T.U.O.E.L.,come modificato dall'art. 2, comma 25, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Al riguardo, si rappresenta che la norma del nuovo comma 11 dell'art. 82 sopracitato ha fatto venir meno la facoltà di incrementare i gettoni di presenza da parte del consiglio comunale per i propri componenti, facendo però salvi gli incrementi legittimamente deliberati dai singoli enti prima dell'entrata in vigore della suddetta legge purché, per effetto di tali aumenti, l'importo massimo percepito da un consigliere in un mese non superi l'importo pari ad un quarto dell'indennità di funzione del sindaco, determinata ai sensi del D.M. n. 119/2000.
Per quanto concerne la riduzione del 10% disposta dall'art. 1, comma 54, della legge n. 266/2005, va rilevato che già prima delle suddette novelle apportate al Testo Unico, la Corte dei Conti ha ritenuto che la sentenza n. 157/2007 della Corte Costituzionale, pur non influendo direttamente sulla norma in questione, 'richiama con forza la necessità di dare della disposizione una lettura 'secundum Costitutionem', tale da limitarne l'efficacia al solo esercizio 2006, cui la manovra finanziaria della legge n. 266 si è riferita' (Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per la Toscana, 26 giugno 2007, n. 11P).
Secondo tale orientamento, 'la lettera della disposizione qui in esame, d'altra parte, facendo riferimento all'ammontare delle indennità in concreto risultanti alla data del 30 settembre 2005, non consente di ritenere che la rideterminazione legislativa abbia inteso modificare, in via permanente, norme che non soltanto sono inserite in un testo unico (la tecnica legislativa pretende, in tal caso, un'espressa individuazione delle disposizioni incise) ma che affidano le determinazioni dei compensi ad un meccanismo procedurale finalizzato ad una condivisa valutazione'.
Ulteriori elementi che sembrano escludere la possibilità di una diversa lettura della norma possono ora rinvenirsi in quelle disposizioni (art. 2, comma 25) della finanziaria 2008 che hanno confermato la facoltà per gli enti locali di incrementare, con delibera di giunta e di consiglio, gli importi delle indennità di funzione determinati dal decreto interministeriale di cui all'art. 82, comma 8, del citato testo unico.
Se, dunque, fino al 1° gennaio 2008, data di entrata in vigore della finanziaria 2008, era dubbia la vigenza della norma in questione (il Ministero dell'Economia, infatti, si era espresso in senso affermativo con nota n. 0044423 in data 11 aprile 2007), a decorrere da tale data le relative disposizioni devono ritenersi implicitamente abrogate.