l’art. 1, comma 719, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che “l’indennità di fine mandato prevista dall’articolo 10 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’Interno 4 aprile 2000, n. 119, spetta nel caso in cui il mandato elettivo abbia avuto una durata superiore a trenta mesi”.
Pertanto, nell’eventualità che la durata della gestione straordinaria nei comuni sciolti ai sensi dell’art. 143 del T.U.O.E.L. superi il periodo summenzionato, sarà possibile estendere ai componenti della commissione straordinaria il diritto a percepire tale emolumento.
Class. 15900/1BIS/105 Roma, 13 febbraio 2008
Oggetto: Indennità di fine mandato. Richiesta di parere.
Si fa riferimento alla nota sopradistinta, con la quale è stato posto un quesito in merito alla possibile corresponsione dell'indennità di fine mandato ai componenti la commissione straordinaria del comune di .....sciolto per infiltrazioni mafiose, in analogia a quanto previsto per i sindaci ai sensi dell' art. 82, comma 8, lettera F, del decreto legislativo n. 267/2000.
Al riguardo, si rileva che l'art. 1, comma 719, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che 'l'indennità di fine mandato prevista dall'articolo 10 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'Interno 4 aprile 2000, n. 119, spetta nel caso in cui il mandato elettivo abbia avuto una durata superiore a trenta mesi'.
Pertanto, nell'eventualità che la durata della gestione straordinaria nei comuni sciolti ai sensi dell'art. 143 del T.U.O.E.L. superi il periodo summenzionato, sarà possibile estendere ai componenti della commissione straordinaria il diritto a percepire tale emolumento.