Legittimità o meno, corresponsione indennità mancato preavviso a dipendente (riconosciuto in assoluta e permanente impossibilità svolgere qualsiasi attività lavorativa per due anni) per il quale è stata disposta immediata risoluzione del rapporto di lavoro (con riserva adottare eventuali futuri provvedimenti dopo esito visita revisione).
Con una nota, un Comune ha formulato un quesito inteso a conoscere se ad un dipendente, che ha chiesto ed ottenuto la pensione di inabilità, ai sensi dell'art. 2,comma 12, della legge 335/1995, essendo stato riconosciuto dalla commissione medica in uno stato di permanente ed assoluta impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa per un periodo di due anni, debba essere corrisposta l'indennità di mancato preavviso ex art. 12 del CCNL 9.5.2006, tenuto conto che con deliberazione di giunta n. 85/2007 è stata disposta la immediata risoluzione del rapporto di lavoro di detto dipendente, con riserva di adottare eventuali futuri provvedimenti all'esito della visita di revisione fissata per il gennaio 2009.
Al riguardo, appare opportuno richiamare la disposizione contenuta nell'art. 13 del CCNL del 5.10.2001. Invero, detto articolo ha introdotto il comma 4 bis all'art. 21 del CCNL 6.7.1995, disciplinante le assenze per malattia.
In particolare detto comma dispone che qualora il dipendente sia dichiarato permanentemente inidoneo a svolgere qualsiasi proficuo lavoro, l'ente può procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro, corrispondendo al dipendente l'indennità sostitutiva del preavviso.
La citata disposizione riconosce al datore di lavoro pubblico il diritto di recedere dal rapporto di lavoro in presenza della dichiarazione dell'assoluta inidoneità del lavoratore a qualunque proficuo lavoro.
Appare, comunque, evidente che la decisione dell'ente è sostanzialmente ed oggettivamente vincolata, in quanto non potrebbe in alcun modo giustificarsi il mantenimento in servizio di un lavoratore, nonostante una giustificazione medica che vieti di adibire lo stesso ad una qualunque attività lavorativa a causa della sua assoluta e permanente inidoneità psico-fisica.
Dalla richiamata normativa, risulta, altresì, chiaro l'obbligo per il datore di lavoro della corresponsione dell'indennità sostitutiva del preavviso che è sempre dovuta, come peraltro sostenuto anche dall'Aran, in ogni caso di risoluzione del rapporto per causa di malattia e quindi anche nel caso in cui questa trovi il suo fondamento nella dichiarazione di assoluta e permanente inabilità a qualsiasi proficuo lavoro intervenuta prima della scadenza del periodo massimo di conservazione del posto per malattia fissato dal comma 3 del citato art. 21.
Alla luce di quanto sopra esposto si ritiene che in presenza del verificarsi delle condizioni previste dalla richiamata normativa al dipendente dichiarato permanentemente inidoneo a qualsiasi proficuo lavoro deve essere corrisposta l'indennità sostitutiva del preavviso, calcolata secondo le disposizioni contenute nell'art. 12, commi 1 e 9 del citato CCNL 9.5.2006, conseguente alla risoluzione del rapporto per la predetta causa, tenuto anche conto che il requisito necessario per la corresponsione della pensione di inabilità, che viene attribuita solo su domanda, è costituito proprio dalla risoluzione del rapporto di lavoro per infermità non dipendente da causa di servizio e dall'assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa dipendente e autonoma, oltreché dall'aver maturato un'anzianità contributiva di almeno 5 anni di cui almeno tre nel quinquennio precedente la decorrenza della pensione di inabilità.